Art. 2.
  Gli articoli dal  542 al 544, relativi al  diploma universitario in
"terapista  della riabilitazione"  sono  soppressi.  Dopo l'art.  541
relativo al  diploma universitario in scienze  infermieristiche e con
lo  scorrimento della  numerazione  successiva e'  inserito il  nuovo
diploma universitario per "fisioterapista"  che sostituisce quello di
"terapista della riabilitazione".