Art. 2.
  Dopo  l'art.  64   del  vigente  statuto  sono   aggiunti,  con  lo
scorrimento della  numerazione degli articoli successivi,  i seguenti
nuovi articoli:
  "Art.  65 -  F) (Diploma  universitario in  gestione delle  imprese
della  pesca).  -  E'  istituito   presso  la  facolta'  di  economia
dell'Universita'  degli   studi  del  Molise  il   corso  di  diploma
universitario in gestione  delle imprese della pesca.  Detto corso ha
durata triennale.
  L'obiettivo del  corso di  diploma universitario in  gestione delle
imprese della pesca  e' quello di formare  delle figure professionali
operanti  negli  organismi  pubblici  e  nelle  imprese  del  settore
peschereccio capaci  di cooperare  alla realizzazione di  progetti di
comparto predisposti  in relazione alle esigenze  del mercato interno
ed internazionale.
  L'attenzione  sara'  prevalentemente  orientata alla  conoscenza  e
controllo dei processi aziendali, all'identificazione ed applicazione
delle  aree di  innovazione, all'individuazione  dei mercati  e delle
relative strategie.
  Il campo di intervento settoriale sara' rappresentato dalle diverse
attivita' che ruotano intorno all'economia della pesca, dai settori a
monte  della  produzione primaria  fino  ai  mercati di  consumo  dei
prodotti  ittici e  derivati al  fine di  tener conto  delle esigenze
formative che si presentano in ciascuna ditali fasi.
  Il  numero degli  iscritti a  ciascun  anno di  corso e'  stabilito
annualmente dal senato accademico,  sentito il consiglio di facolta',
in base  alle strutture  disponibili, alle  esigenze del  mercato del
lavoro   e  secondo   i  criteri   generali,  fissati   dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca  scientifica e tecnologica, ai sensi
della normativa vigente.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
  Sono titoli di ammissione per  il corso di diploma universitario in
gestione  delle imprese  della  pesca quelli  previsti dalle  vigenti
leggi.
  Art. 66  (Insegnamenti attivabili).  - Gli  insegnamenti attivabili
nel corso  di diploma universitario  in gestione delle  imprese della
pesca sono:
  a)  quelli  attivabili  nei  corsi  di  laurea  della  facolta'  di
economia;
  b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in gestione
delle  imprese della  pesca  nonche' quelli  previsti  sotto la  voce
"altre aree" di cui all'art. 73;
  e)  le seguenti  lingue straniere  moderne: lingua  inglese, lingua
francese;
  d)  insegnamenti  di  settori  scientificodisciplinari  diversi  da
quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto;
  Gli  insegnamenti che  compaiono  in piu'  settori potranno  essere
scelti  da  uno  qualsiasi  di   essi,  in  relazione  alle  esigenze
didatticoscientifiche della facolta'.
  Art. 67 (Corsi  di diploma e di laurea affini  - Riconoscimenti). -
Ai  fini  del  conseguimento  del diploma  universitario  in  scienze
assicurative sono riconosciuti gli  insegnamenti del corso di diploma
diploma  universitario  e  del  corso di  laurea  seguiti  con  esito
positivo, in relazione al sistema  di crediti didattici determinato a
norma dell'art.  11, comma 2,  della legge n. 341/1990,  a condizione
che essi  siano compatibili, anche per  i contenuti, con il  piano di
studi approvato dalla competente struttura  didattica per il corso di
diploma universitario  in scienze  assicurative. Dovranno  essere, in
ogni  caso,  riconosciute  le  prove  di idoneita'  di  lingua  e  di
informatica.
  Nel caso di  passaggio dal corso di laurea al  corso di diploma, il
riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni
pratiche non potra' superare le cento ore.
  La  struttura   competente  determina,  nel   regolamento  previsto
dall'art. 11,  comma 2,  della legge  n. 341/1990,  i criteri  per il
riconoscimento degli insegnamenti ai fini  del passaggio tra corsi di
diploma e corsi di laurea.
  Art. 68 (Piani di studi). - Il  piano di studi del corso di diploma
universitario  in gestione  delle imprese  della pesca  comprende sei
insegnamenti fondamentali, l'equivalente di nove insegnamenti annuali
scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso.
  Gli  insegnamenti fondamentali  devono  rispondere all'esigenza  di
fornire  agli  studenti  i  principi   e  i  contenuti  basilari  dei
rispettivi  comparti scientifico  disciplinari,  anche  in vista  del
ruolo propedeutico  e complementare  per l'apprendimento  degli altri
insegnamenti del corso di diploma.
  Nel rigoroso rispetto  delle condizioni di cui  al comma precedente
l'organismo   didattico   competente  attivera'   tali   insegnamenti
scegliendoli tra quelli attivabili nei corsi di laurea della facolta'
di economia, secondo la seguente distribuzione:
   uno nell'elenco N01X (diritto privato);
   uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);
   uno nell'elenco P01A (economia politica);
   uno nell'elenco P02A (economia aziendale);
   uno nell'elenco S01A (statistica);
   uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).
  Gli  insegnamenti fondamentali  devono essere  annuali e  svolti di
norma nel primo anno di corso.
  Il diploma universitario  in gestione delle imprese  della pesca si
consegue dopo  aver superato gli  esami di profitto  per insegnamenti
equivalenti a quindici annualita', le prove di idoneita' richieste (o
gli esami che eventualmente le sostituiscono di cui all'art. 71) e il
colloquio finale.
  Art.  69.  -  La  struttura  didattica  competente  puo'  integrare
l'elenco  degli insegnamenti  caratterizzanti  del  corso di  diploma
universitario in gestione delle imprese della pesca con altri quattro
insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.
  La  struttura   didattica  competente   garantisce  che,   tra  gli
insegnamenti  della  facolta',  ve  ne siano  almeno  dieci  compresi
nell'elenco degli  insegnamenti caratterizzanti  il corso  di diploma
universitario  in gestione  delle  imprese della  pesca e  predispone
percorsi didattici  ed eventuali indirizzi, nel  rispetto dei vincoli
alla distribuzione degli insegnamenti  per area e prevedendo adeguate
possibilita' di scelta per gli studenti.
  La   struttura  didattica   competente   individua,  nel   rispetto
dell'ordinamento, i criteri  per la formazione dei piani  di studio e
gli   eventuali   indirizzi   nell'ambito  del   corso   di   diploma
universitario  in   gestione  delle  imprese  della   pesca,  con  il
regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  Nell'ambito  del regolamento  di cui  all'art. 11,  comma 2,  della
legge n.  341/1990, la struttura didattica  competente puo' assegnare
ai  corsi  (ad  esclusione   di  quelli  fondamentali)  denominazioni
aggiuntive  che   ne  specifichino   i  contenuti  effettivi,   o  li
differenzino  nel caso  in cui  essi vengano  ripetuti con  contenuti
diversi.
  La  struttura didattica  competente  puo',  inoltre, stabilire  che
alcuni  insegnamenti siano  impartiti  con  l'ausilio di  laboratori,
attivati anche mediante convenzioni.
  Art. 70. -  Gli insegnamenti annuali comprendono  di norma settanta
ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque
ore di didattica.
  La   struttura   didattica   competente  stabilisce   quali   degli
insegnamenti non fondamentali  sono svolti con corsi  annuali e quali
con corsi semestrali.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e due corsi  semestrali. Uno stesso insegnamento  annuale puo' essere
articolato  in due  corsi  semestrali, anche  con  distinte prove  di
esame.
  Ferma  restando  la  possibilita'   di  riconoscimento  di  crediti
didattici, fino  a tre corsi  annuali o  sei corsi semestrali  per il
corso di diploma universitario in  gestione delle imprese della pesca
possono  essere svolti  coordinando moduli  didattici di  durata piu'
breve,   svolti   anche   da   docenti   diversi,   per   un   numero
complessivamente uguale di ore.
  Nell'ambito del  corso di  diploma universitario in  gestione delle
imprese della pesca la  struttura didattica competente deve riservare
non meno di duecento ore  di esercitazioni pratiche distribuite tra i
vari insegnamenti.
  La  struttura  didattica  competente, per  l'approfondimento  della
formazione professionale specifica del corso di diploma universitario
in gestione delle imprese della pesca, puo' organizzare la permanenza
degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende,
enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.
  La struttura  didattica competente puo' autorizzare  lo studente ad
inserire  nel proprio  piano  di studi  fino  a quattro  insegnamenti
attivati in altre facolta'  dell'Universita', o in altre universita',
anche  straniere.  In  tal  caso la  struttura  didattica  competente
dovra', altresi',  determinare la categoria e  l'area di appartenenza
dei suddetti insegnamenti  ai fini del rispetto dell'art.  68 e degli
altri vincoli dell'ordinamento.
  Art. 71  (Prove di idoneita').  - Per il conseguimento  del diploma
universitario in gestione delle imprese  della pesca lo studente deve
superare una  prova di idoneita'  in una lingua straniera  moderna ed
una prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base.
  La struttura  didattica competente puo' stabilire  che sia superata
una prova di idoneita' in una seconda lingua straniera moderna.
  Possono comunque  essere attivati insegnamenti di  informatica e di
lingue straniere moderne, anche articolati  su piu' corsi annuali. In
tal caso la  struttura didattica competente puo'  sostituire le prove
di idoneita' con  esami di profitto, che si aggiungono  a quelli gia'
previsti dall'art. 68.
  Le  prove di  idoneita'  possono essere  sostenute  anche senza  la
frequenza ai corsi eventualmente attivati.
  Nell'ambito di convenzioni  stipulate dall'Ateneo, il conseguimento
di certificati internazionalmente riconosciuti puo' essere equiparato
al superamento delle prove di idoneita' nelle lingue straniere.
  Art. 72  (Esame di  diploma). -  La struttura  didattica competente
stabilisce  le modalita'  degli esami  di profitto  e delle  prove di
idoneita'.
  Per essere  ammesso a  sostenere l'esame  diploma lo  studente deve
aver superato gli esami previsti dal corso del medesimo diploma oltre
alle prove di profitto di lingua straniera e di informatica di base.
  Il colloquio  finale per il  conseguimento del corso di  diploma in
gestione delle imprese della  pesca consiste nella discussione orale,
con gli  opportuni riferimenti alle  discipline del corso  di diploma
medesimo, di  un tipico problema professionale  o nella presentazione
dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.
  Art.  73   (Insegnamenti  caratterizzanti).  -   Sono  insegnamenti
caratterizzanti del corso di  diploma universitario in gestione delle
imprese della pesca:
 Area economica:
  economia agraria;
  economia agroalimentare;
  geografia economica;
  politica economica;
  storia economica.
 Area aziendale:
  economia e gestione delle imprese;
  finanza aziendale;
  marketing;
  merceologia dei prodotti alimentari;
  merceologia delle risorse naturali;
  organizzazione aziendale.
 Area giuridica:
  diritto della navigazione;
  diritto internazionale della navigazione;
  diritto penale.
 Altre aree:
  biotecnologie alimentari;
  costruzioni navali e marine;
  ecologia marina;
  ispezione  e  controllo  dei   prodotti  ittici  e  degli  alimenti
derivati;
  tecnologia dei cicli produttivi".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Campobasso, 23 ottobre 1997
                                                  Il rettore: Cannata