Art. 2. Dopo l'art. 64 del vigente statuto sono aggiunti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli: "Art. 65 - F) (Diploma universitario in gestione delle imprese della pesca). - E' istituito presso la facolta' di economia dell'Universita' degli studi del Molise il corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca. Detto corso ha durata triennale. L'obiettivo del corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca e' quello di formare delle figure professionali operanti negli organismi pubblici e nelle imprese del settore peschereccio capaci di cooperare alla realizzazione di progetti di comparto predisposti in relazione alle esigenze del mercato interno ed internazionale. L'attenzione sara' prevalentemente orientata alla conoscenza e controllo dei processi aziendali, all'identificazione ed applicazione delle aree di innovazione, all'individuazione dei mercati e delle relative strategie. Il campo di intervento settoriale sara' rappresentato dalle diverse attivita' che ruotano intorno all'economia della pesca, dai settori a monte della produzione primaria fino ai mercati di consumo dei prodotti ittici e derivati al fine di tener conto delle esigenze formative che si presentano in ciascuna ditali fasi. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della normativa vigente. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Sono titoli di ammissione per il corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca quelli previsti dalle vigenti leggi. Art. 66 (Insegnamenti attivabili). - Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca sono: a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facolta' di economia; b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in gestione delle imprese della pesca nonche' quelli previsti sotto la voce "altre aree" di cui all'art. 73; e) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese; d) insegnamenti di settori scientificodisciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto; Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didatticoscientifiche della facolta'. Art. 67 (Corsi di diploma e di laurea affini - Riconoscimenti). - Ai fini del conseguimento del diploma universitario in scienze assicurative sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di diploma universitario in scienze assicurative. Dovranno essere, in ogni caso, riconosciute le prove di idoneita' di lingua e di informatica. Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potra' superare le cento ore. La struttura competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea. Art. 68 (Piani di studi). - Il piano di studi del corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di nove insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso. Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attivera' tali insegnamenti scegliendoli tra quelli attivabili nei corsi di laurea della facolta' di economia, secondo la seguente distribuzione: uno nell'elenco N01X (diritto privato); uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico); uno nell'elenco P01A (economia politica); uno nell'elenco P02A (economia aziendale); uno nell'elenco S01A (statistica); uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche). Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso. Il diploma universitario in gestione delle imprese della pesca si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a quindici annualita', le prove di idoneita' richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono di cui all'art. 71) e il colloquio finale. Art. 69. - La struttura didattica competente puo' integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta. La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti della facolta', ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente puo' assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. La struttura didattica competente puo', inoltre, stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni. Art. 70. - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per il corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore. Nell'ambito del corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti. La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca, puo' organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. La struttura didattica competente puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facolta' dell'Universita', o in altre universita', anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovra', altresi', determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 68 e degli altri vincoli dell'ordinamento. Art. 71 (Prove di idoneita'). - Per il conseguimento del diploma universitario in gestione delle imprese della pesca lo studente deve superare una prova di idoneita' in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base. La struttura didattica competente puo' stabilire che sia superata una prova di idoneita' in una seconda lingua straniera moderna. Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su piu' corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente puo' sostituire le prove di idoneita' con esami di profitto, che si aggiungono a quelli gia' previsti dall'art. 68. Le prove di idoneita' possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti puo' essere equiparato al superamento delle prove di idoneita' nelle lingue straniere. Art. 72 (Esame di diploma). - La struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli esami di profitto e delle prove di idoneita'. Per essere ammesso a sostenere l'esame diploma lo studente deve aver superato gli esami previsti dal corso del medesimo diploma oltre alle prove di profitto di lingua straniera e di informatica di base. Il colloquio finale per il conseguimento del corso di diploma in gestione delle imprese della pesca consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma medesimo, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage. Art. 73 (Insegnamenti caratterizzanti). - Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca: Area economica: economia agraria; economia agroalimentare; geografia economica; politica economica; storia economica. Area aziendale: economia e gestione delle imprese; finanza aziendale; marketing; merceologia dei prodotti alimentari; merceologia delle risorse naturali; organizzazione aziendale. Area giuridica: diritto della navigazione; diritto internazionale della navigazione; diritto penale. Altre aree: biotecnologie alimentari; costruzioni navali e marine; ecologia marina; ispezione e controllo dei prodotti ittici e degli alimenti derivati; tecnologia dei cicli produttivi". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Campobasso, 23 ottobre 1997 Il rettore: Cannata