Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminati la  domanda  e l'annesso  schema  di disciplinare  di
produzione, presentati dall'Istituto trentino del vino e dalla Camera
di  commercio, industria  e  artigianato  di Bolzano  congiuntamente,
intesi  ad ottenere  il riconoscimento  della indicazione  geografica
tipica "Dolomiti" o "delle  Dolomiti", in lingua tedesca "Dolomiten",
successivamente  modificata ad  istanza dei  richiedenti in  "Vigneti
delle Dolomiti", in  lingua tedesca "Weinberg Dolomiten",  per i vini
prodotti  nel territorio  delle  province autonome  di  Bolzano e  di
Trento;
  Esaminata  la  domanda  presentata  successivamente  dalla  regione
Veneto tendente ad ottenere l'integrazione territoriale della zona di
produzione  prevista nel  disciplinare  di  produzione sopra  citato,
mediante l'estensione di detta zona anche ai terreni vitati ricadenti
nell'ambito del territorio amministrativo  della provincia di Belluno
e la conseguente definizione della corrispondente base ampelografica;
  Ritenuto  di  doversi accogliere  le  richieste  sopra indicate  in
quanto rispondenti  a realta'  produttive effettivamente  esistenti e
alle esigenze commerciali rappresentate dagli interessati;
  Visti  i  pareri favorevoli  espressi  dalle  province autonome  di
Bolzano e di Trento sulla richiesta formulata dalla regione Veneto;
  Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni
integrative dei  disciplinari di  produzione dei vini  ad indicazione
geografica  tipica prodotti  nelle  regioni e  province autonome  del
territorio  nazionale ed  in particolare  l'art. 1  che eleva  in via
definitiva, nella misura del  20%, con arrotondamento alla tonnellata
di  uva prodotta,  per tutti  vini ad  indicazione geografica  tipica
prodotti  nel territorio  nazionale, i  limiti massimi  di produzione
delle uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito
aziendale, indicati  negli articoli 4 dei  disciplinari di produzione
dei vini  predetti e l'art.  2 del citato  decreto che fissa,  in via
definitiva,  all'80% i  limiti massimi  delle rese  dell'uva in  vino
finito,  indicati  negli  articoli  5 dei  predetti  disciplinari  di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica;
  Visto   il  decreto   dirigenziale   16   luglio  1997   contenente
disposizioni  concernenti  la  destinazione  a  vini  ad  indicazione
geografica  tipica delle  eventuali  eccedenze, nei  limiti del  20%,
delle uve  atte a produrre  vini a  denominazione di origine,  per la
vendemmia 1997;
  Ha espresso parere favorevole  all'accoglimento delle domande sopra
citate  proponendo  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo  decreto
ministeriale,  il  disciplinare  di   produzione  nel  testo  di  cui
appresso.