IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 9 luglio 1990, n. 188, recante: "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'", e, in particolare l'art. 6, comma 3, come modificato dall'art. 44 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Comunitaria per il 1994), che pone a carico dei richiedenti le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri dei produttori ceramici e dei comitati di disciplinare, di cui all'art. 7 della legge; Visto l'art. 6, comma 3-bis, della predetta legge n. 188 del 1990, introdotto dall'art. 44 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, siano determinati l'ammontare dei diritti e le relative modalita' di versamento a carico dei richiedenti l'iscrizione nei registri dei produttori ceramici di cui agli artt. 3 e 3-bis della citata legge n. 188 del 1990; Vista la delibera del Consiglio nazionale ceramico in data 27 marzo 1996 concernente l'estensione dei provvedimenti adottati in applicazione della legge n. 188/1990 ai ceramisti dei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo del 13 dicembre 1993; Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1996, n. 506, di attuazione della predetta legge n. 188 del 1990; Decreta: Art. 1. Diritto di istruttoria della domanda di iscrizione nei registri dei produttori ceramici 1. Le imprese richiedenti l'iscrizione nei registri dei produttori ceramici di cui all'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 188 sono tenute al pagamento anticipato di un diritto di istruttoria che viene fissato in L. 50.000. 2. L'importo di cui al comma precedente deve essere versato tramite appositi bollettini postali ovvero contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione nei registri, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della provincia ove ha sede l'impresa richiedente. Per quanto concerne le somme relative alle domande di iscrizione per le quali e' competente la commissione provinciale per l'artigianato, la gestione viene effettuata secondo le direttive della regione competente per territorio. 3. Le imprese di altri Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per la presentazione della domanda di iscrizione nei registri di cui all'art. 3, comma 3-bis, della legge n. 188 del 1990, versano lo stesso importo, di cui al precedente comma 1, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma sul capo XVIII capitolo 3592/9 "Diritti di iscrizione registri produttori ceramici di altri Paesi membri dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo". Le imprese interessate dovranno trasmettere gli originali delle quietanze al Ministero industria, commercio e artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Div. X. (1).