Art. 2.
                        Diritto di iscrizione
  1. Nel  caso di  accoglimento della domanda  di iscrizione,  con le
stesse  modalita'   previste  al   precedente  art.  1,   le  imprese
interessate,  sia nazionali  che  di altri  Paesi membri  dell'Unione
europea  o dello  Spazio europeo,  sono tenute  al versamento  di una
somma di L. 200.000.
  2. Entro il 30 aprile di ogni anno le imprese iscritte nei registri
dei  produttori  ceramici  sono  tenute,  ai  fini  del  mantenimento
dell'iscrizione,  al  versamento dei  diritti  di  cui al  comma  che
precede.