Art. 2. Diritto di iscrizione 1. Nel caso di accoglimento della domanda di iscrizione, con le stesse modalita' previste al precedente art. 1, le imprese interessate, sia nazionali che di altri Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio europeo, sono tenute al versamento di una somma di L. 200.000. 2. Entro il 30 aprile di ogni anno le imprese iscritte nei registri dei produttori ceramici sono tenute, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, al versamento dei diritti di cui al comma che precede.