Art. 3. Costi delle attivita' di controllo dei comitati di disciplinare 1. Le attivita' di controllo, di cui all'art. 11 della citata legge n. 188 del 1990 e all'art. 1 del decreto 15 luglio 1996, n. 506, sono eseguite anche utilizzando gli organi di polizia municipale ovvero il personale amministrativo comunale. 2. I costi delle attivita' di cui al precedente comma sono posti a carico delle imprese sottoposte agli accertamenti e alle attivita' di controllo, secondo modalita' stabilite dalle commissioni provinciali per l'artigianato. 3. Ai componenti i comitati di disciplinare non rappresentativi di enti, associazioni di categoria e consorzi di tutela, e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo di L. 100.000 per ogni riunione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 1997 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani p. Il Ministro del tesoro Pinza ________ (1) Conseguentemente alla riorganizzazione degli uffici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la dizione "Direzione generale della produzione industriale - Div. X" deve intendersi sostituita dalla seguente: "Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Div. IV".