Art. 2.
                      Valori limite di emissione
  1.  I valori  limite di  emissione, definiti  all'art. 2,  comma 1,
lettera e), della  legge 26 ottobre 1995, n. 447,  sono riferiti alle
sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.
  2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
sono quelli  indicati nella tabella  B allegata al  presente decreto,
fino all'emanazione della specifica norma  UNI che sara' adottata con
le stesse procedure  del presente decreto, e si applicano  a tutte le
aree  del  territorio  ad  esse circostanti,  secondo  la  rispettiva
classificazione in zone.
  3. I rilevamenti  e le verifiche sono  effettuati in corrispondenza
degli spazi utilizzati da persone e comunita'.
  4. I  valori limite di  emissione del rumore delle  sorgenti sonore
mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre
1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore
fisse, laddove  previsto, sono  altresi regolamentati dalle  norme di
omologazione e certificazione delle stesse.