Art. 5.
 Infrastrutture dei trasporti
  1. I valori  limite assoluti di immissione e  di emissione relativi
alle   singole  infrastrutture   dei  trasporti,   all'interno  delle
rispettive  fasce  di  pertinenza, nonche'  la  relativa  estensione,
saranno  fissati  con  i  rispettivi decreti  attuativi,  sentita  la
Conferenza permanente  per i rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le
province autonome.