Art. 6.
                         Valori di attenzione
  1.  I   valori  di   attenzione  espressi  come   livelli  continui
equivalenti di  pressione sonora ponderata  "A", riferiti al  tempo a
lungo termine (T L ) sono:
  a) se  riferiti ad  un'ora, i  valori della  tabella C  allegata al
presente decreto, aumentati di 10 dB per  il periodo diurno e di 5 dB
per il periodo notturno;
  b)  se relativi  ai  tempi di  riferimento, i  valori  di cui  alla
tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (T L
)  rappresenta il  tempo  all'interno  del quale  si  vuole avere  la
caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosita'
ambientale. La lunghezza  di questo intervallo di  tempo e' correlata
alle  variazioni dei  fattori  che influenzano  tale rumorosita'  nel
lungo  termine. Il  valore  T  L ,  multiplo  intero  del periodo  di
riferimento,  e'  un  periodo  di tempo  prestabilito  riguardante  i
periodi che consentono la valutazione di realta' specifiche locali.
  2. Per l'adozione dei piani di  risanamento di cui all'art. 7 della
legge 26 ottobre  1995, n. 447, e' sufficiente il  superamento di uno
dei due  valori di cui ai  punti a) e  b) del precedente comma  1, ad
eccezione delle  aree esclusivamente  industriali in  cui i  piani di
risanamento devono essere adottati in  caso di superamento dei valori
di cui alla lettera b) del comma precedente.
  3. I valori di  attenzione di cui al comma 1  non si applicano alle
fasce  territoriali  di  pertinenza  delle  infrastrutture  stradali,
ferroviarie, marittime ed aeroportuali.