Art. 8.
                          Norme transitorie
  1.  In attesa  che i  comuni provvedano  agli adempimenti  previsti
dall'art. 6,  comma 1, lettera  a), della  legge 26 ottobre  1995, n.
447, si  applicano i limiti di  cui all'art. 6, comma  1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri l marzo 1991.
  2. Il superamento dei limiti di cui al precedente comma 1, comporta
l'adozione delle sanzioni  di cui all'art. 10 della  legge 26 ottobre
1995, n. 447, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso
articolo.
  3. Fino all'emanazione del decreto  ministeriale di cui all'art. 3,
lettera c), della legge 26 ottobre  1995, n. 447, la strumentazione e
le modalita' di misura del rumore sono quelle stabilite nell'allegato
B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.