Art. 3.
                        Diploma universitario
                  in biotecnologie agroindustriali
  Art. 603 (Istituzione  e durata del corso di diploma).  - Presso la
facolta' di scienze matematiche,  fisiche e naturali dell'Universita'
degli  studi   di  Cagliari,  e'   istituito  il  corso   di  diploma
universitario   in  "biotecnologie   agroindustriali",  con   sede  a
Oristano, di durata triennale.
  Art. 604 (Scopo del corso di diploma).  - Il corso di diploma ha lo
scopo di  fornire le conoscenze  dei metodi  e delle tecniche  per lo
sviluppo   dei  sistemi   e  delle   applicazioni  in   biotecnologie
agroindustriali, insieme alla cultura di base necessaria al diplomato
per adeguarsi all'evoluzione della disciplina.
  Al compimento degli studi viene conseguito il diploma universitario
in biotecnologie agroindustriali.
  Art. 605 (Accesso  al corso di diploma). -  Costituiscono titoli di
ammissione  al  corso  di   diploma  quelli  previsti  dalle  vigenti
disposizioni  di  legge. Il  numero  degli  iscritti sara'  stabilito
annualmente  dal  senato  accademico,  su  proposta  della  struttura
didattica  competente,  in base  alle  strutture  disponibili e  alle
esigenze del mercato del lavoro.
  Qualora il numero degli aspiranti  sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso al primo anno e' subordinato al superamento di
una  prova.  Le  modalita'   della  prova  verranno  stabilite  dalla
struttura didattica  competente, nei limiti indicati  dal regolamento
didattico d'Ateneo.
  Art. 606 (Corso degli studi e  indirizzi di formazione). - Il corso
di diploma prevede un indirizzo in biotecnologie industriali.
  Ciascuno dei tre anni di  corso potra' essere articolato in periodi
didattici  piu' brevi,  specificati nel  regolamento didattico  della
facolta'.
  L'attivita' didatticoformativa comprende didattica teoricoformale e
didattica teoricopratica.
  L'attivita'   teoricopratica  e'   comprensiva  di   esercitazioni,
laboratori,  seminari,  corsi monografici,  dimostrazioni,  attivita'
guidate, visite tecniche, prove  parziali di accertamento, correzioni
e discussione di progetti ed elaborati, ecc.
  Parte dell'attivita'  didattica pratica potra' essere  svolta anche
presso qualificate strutture e da personale degli istituti di ricerca
scientifica,  nonche'  dei reparti  ricerca  e  sviluppo di  enti  ed
imprese pubbliche e private  operanti nel settore delle biotecnologie
agroindustriali, previa stipula di apposite convenzioni.
  L'impegno   didattico  complessivo   (in  ore   milleottocento)  e'
suddiviso  in  una prima  parte  destinata  alla formazione  di  base
comune, per  un minimo  di ottocentosessanta  ore, una  seconda parte
destinata alla formazione di indirizzo  per un minimo di duecento ore
ed  una quota  di  almeno  duecento ore  al  tirocinio e/o  elaborato
finale.
  Le rimanenti ore,  firo a raggiungere il  numero di milleottocento,
vengono utilizzate per approfondimenti teorici e pratici, ampliamenti
professionali, ecc.
  I contenuti  didatticoformativi sono  articolati in aree;  il monte
ore minimo previsto per ciascuna area e' di seguito indicato.
  L'attivita'  didattica  e'  di  norma  organizzata  sulla  base  di
annualita', in numero compreso tra quindici e diciotto, costituite da
corsi  ufficiali di  insegnamento  monodisciplinari  o integrati.  Il
corso di  insegnamento integrato  e' costituito da  moduli coordinati
eventualmente impartiti da piu' docenti.
  La  struttura  didattica  competente,   nello  stabilire  prove  di
valutazione  della  preparazione  degli  studenti,  fara'  ricorso  a
criteri di  continuita', di globalita'  e di accorpamento in  modo da
limitare il numero degli eventuali  esami tradizionali tra quindici e
diciotto.
  Nell'ambito  della  sperimentazione  didattica, anche  al  fine  di
facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne, nella
predisposizione dei curricula potra'  essere previsto dalla struttura
didattica competente l'utilizzazione di speciali attivita' didattiche
(quali  corsi  intensivi  brevi,  seminari, stage  in  laboratori  di
istituti   di  ricerca   scientifica  operanti   nel  settore   delle
biotecnologie  agroindustriali),  da  quotarsi  in ore  sino  ad  una
concorrenza massima di centoventi.
  Durante  il   primo  biennio  lo  studente   dovra'  dimostrare  la
conoscenza pratica e la comprensione  di almeno una lingua straniera.
Le  modalita'  dell'accertamento  saranno  definite  dalla  struttura
didattica competente.
  Art. 607  (Manfesto degli studi). -  All'atto della predisposizione
del   manifesto  annuale   degli  studi,   le  strutture   didattiche
competenti, propongono  il piano  di studi ufficiale  comprendente le
denominazioni  degli insegnamenti  da  attivare,  in applicazione  di
quanto  disposto  dal  secondo  comma dell'art.  11  della  legge  n.
341/1990.
  In particolare:
  a) propongono il numero dei posti a disposizione degli inscrivibili
al primo anno, secondo quanto previsto dall'art. 600;
  b) stabiliscono i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
o  integrati),   che  costituiscono   le  singole  annualita'   e  le
denominazioni dei corsi integrati;
    c) scelgono le relative discipline;
  d) ripartiscono il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che
vi  afferiscono, precisando,  per ogni  corso, la  frazione destinata
alle attivita' teoricopratiche;
  e) fissano la frazione temporale  delle discipline afferenti ad una
medesima annualita' integrata;
  f) indicano le  annualita' di cui lo studente  dovra' aver ottenuto
l'attestazione di frequenza  e superato il relativo esame  al fine di
ottenere  l'iscrizione  all'anno  di  corso  successivo  e  precisano
altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art. 608 (Riconoscimento degli studi).  - Ai fini del proseguimento
degli  studi,  il corso  di  diploma  universitario in  biotecnologie
agroindustriali  e'  strettamente  affine   al  corso  di  laurea  in
biotecnologie agroindustriali.
  Le strutture didattiche competenti  provvedono al riconoscimento ai
sensi dell'art. 2,  comma secondo della legge n. 341  del 19 novembre
1990.
  Le strutture  didattiche competenti determineranno le  modalita' di
passaggio degli  studenti dal corso di  diploma al corso di  laurea e
viceversa, utilizzando il criterio generale della validita' culturale
(propedeutica o professionale) degli studi compiuti.
  Nei trasferimenti degli studenti dai corsi universitari al corso di
diploma   la   struttura   didattica  competente   riconoscera'   gli
insegnamenti sempre con il criterio della loro utilita' al fine della
formazione  necessaria  per  il  conseguimento del  nuovo  titolo  ed
indichera'  il piano  degli  studi da  completare  per conseguire  il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Art. 609 (Docenza). - La copertura dei moduli didattici attivati e'
affidata,  nel   rispetto  delle   leggi  vigenti,   dalle  strutture
didattiche  competenti  ai  docenti  di  ruolo  dello  stesso  gruppo
disciplinare o  di gruppo ritenuto  affine, ovvero per  affidamento o
supplenza a  professore o  ricercatore di  ruolo. Per  realizzare una
efficace attivita'  didattica con adeguata assistenza  agli studenti,
la  singola  classe  di  insegnamento avra'  un  numero  di  studenti
iscritti non superiore, di norma, alle cinquanta unita'.
  Al fine di  facilitare il ricorso ad  esperienze e professionalita'
esterne  il  corso  di  insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da
affidare a  professori a contratto,  con le modalita'  previste negli
statuti  delle  singole  universita',   nel  rispetto  delle  vigenti
disposizioni di legge in materia.
 Art. 610. (Articolazione del corso di diploma).
                      Formazione di base comune
                          (minimo 860 ore)
  Aree  disciplinari obbligatorie,  numero  minimo di  ore e  settori
scientificodisciplinari attinenti:
   Area 1 - Matematica (120 ore):
  settori scientificodisciplinari: A01B, A02A, A02B, S01B.
   Area 2 - Fisica (90 ore):
    settori scientificodisciplinari: B01A, B01B.
   Area 3 - Chimica (180 ore):
  settori scientificodisciplinari: C01A, C03X, C02X, C04X, C05X.
  Area 4 - Struttura e funzione delle molecole di interesse biologico
e cicli metabolici (200 ore):
  settori scientificodisciplinari: E05A, E04B, E11X, G04X.
  Area 5 - Struttura e  funzione degli organismi microbici e vegetali
(210 ore):
  settori scientificodisciplinari: E05A, E01A, E11X, E12X, G06B.
  Area 6  - Tecnologie  cellulari e biomolecolari  (laboratorio) (240
ore):
  settori scientificodisciplinari: E01A, E01C, E05A, E04B, G02B.
  Area 7  - Economia  ed organizzazione  dell'azienda agroindustriale
(120 ore):
  settori  scientificodisciplinari:  P02A,  P01I, P01A,  P02B,  P02D,
G01X.
                       Formazione di indirizzo
       Indirizzo in biotecnologie industriali (minimo 200 ore)
  Aree  disciplinari obbligatorie,  numero  minimo di  ore e  settori
scientificodisciplinari attinenti:
   Area 8 - Principi di ingegneria biochimica (60 ore).
  Area 9 - Applicazioni di ingegneria biochimica (120 ore):
  settori scientifico-disciplinari: I15F, G02B, C02X, C04X, E05A.
   Area 10 - Microbiologia industriale (120 ore):
  settori scientifico-disciplinari: E05A, F05X, G08B, C10X.
  Aree  disciplinari  facoltative, numero  minimo  di  ore e  settori
scientifico-disciplinari attinenti.
  Sono  previsti (a  scelta)  due settori  applicativi per  attivita'
pratiche:
  settore  dell'industria  agroalimentare:  C04X, C09X,  E04A,  G08A,
G08B;
  settore dell'industria del riciclo delle biomasse: C10X, I15F.
  I settori scientifico-disciplinari attinenti alle aree disciplinari
obbligatorie e facoltative sono i seguenti:
   A01B Algebra;
   A02A Analisi matematica;
   A02B Probabilita' e statistica matematica;
   B01A Fisica generale;
   B01B Fisica;
   C01A Chimica analitica;
   C02X Chimica fisica;
   C03X Chimica generale ed inorganica;
   C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici;
   C05X Chimica organica;
   C08X Farmaceutico tecnologico applicativo;
   C09X Chimica bromatologica;
   C10X Chimica e biotecnologie delle fermentazioni;
   E01A Botanica;
   E01C Biologia vegetale applicata;
   E01E Fisiologia vegetale;
   E04A Fisiologia generale;
   E04B Biologia molecolare;
   E05A Biochimica;
   E11X Genetica;
   E12X Microbiologia generale;
   F04A Patologia generale;
   F05X Microbiologia e microbiologia clinica;
   G01X Economia ed estimo rurale;
   G02B Coltivazioni arboree;
   G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari;
   G08B Microbiologia agroalimentare ed ambientale;
   I15F Ingegneria chimica biotecnologica;
   P01A Economia politica;
   P01I Economia dei settori produttivi;
   P02A Economia aziendale;
   P02B Economia e gestione delle imprese;
   P02D Organizzazione aziendale;
   S01B Statistica per la ricerca sperimentale.
  Art. 611 (Esame di diploma). - Per accedere all'esame di diploma lo
studente dovra' seguire i corsi e superare gli esami corrispondenti a
quindici annualita' e la prova di conoscenza di una lingua straniera.
  L'esame  di  diploma  consiste   in  una  discussione  tendente  ad
accertare  la preparazione  di  base e  professionale del  candidato,
durante la  quale sara' esaminata l'attivita'  svolta nell'ambito del
tirocinio, con modalita' stabilite dal Consiglio di corso di studi.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia  per  la  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 31 ottobre 1997
                                                Il rettore: Mistretta