IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n. 1071,  relativo a
modifiche e aggiornamenti al  testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il regio  decreto  30 settembre  1938,  n. 1652,  contenente
disposizioni  sull'ordinamento didattico  universitario e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia  di   formazione  per   la  sperimentazione   organizzativa  e
didattica;
  Visti  gli articoli  6 e  16  della legge  9 maggio  1989, n.  168,
concernente  l'istituzione  del  Ministero dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il decreto  ministeriale  24 luglio  1996, pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  241   del   14   ottobre  1996,   relativo
all'approvazione  della  tabella  XVIII-ter recante  gli  ordinamenti
didattici universitari  dei corsi di diploma  universitario dell'area
sanitaria, in adeguamento  dell'art. 9 della legge  19 novembre 1990,
n. 341;
  Vista la proposta formulata dal comitato regionale di coordinamento
in data 25 luglio 1996;
  Vista  la  delibera del  consiglio  della  facolta' di  medicina  e
chirurgia del 15 aprile 1997,  relativa al riordinamento del corso di
diploma  universitario  in  "scienze infermieristiche"  che  muta  la
propria denominazione in diploma universitario per "infermiere";
  Viste  le deliberazioni  del  consiglio di  amministrazione del  14
luglio 1997 nonche' del senato accademico  del 30 luglio 1997, con le
quali e' stata approvata la  proposta di modifica di statuto relativa
all'istituzione del suddetto corso di diploma universitario;
  Vista la  proposta formulata al Ministero  dell'universita' e della
ricerca  scientifica e  tecnologica  dalle  autorita' accademiche  di
questa Universita'  con nota n. 1753  del 21 agosto 1997  relativa al
riordinamento del corso di diploma universitario in "infermiere";
  Vista la  nota ministeriale n.  2079 del 5 agosto  1997, contenente
indirizzi  per  le iniziative  degli  atenei  nel regime  transitorio
dell'autonomia didattica;
  Vista la nota ministeriale n.  2586 del 13 ottobre 1997, contenente
l'approvazione della proposta di modifica statutaria;
  Riconosciuta  la particolare  necessita' di  approvare la  modifica
proposta  in deroga  al  termine triennale  di  cui all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Cagliari,  approvato e
modificato  con  i decreti  indicati  in  premessa, e'  ulteriormente
modificato come appresso indicato:
                               Art. 1.
  Nell'art.   538  relativo   all'elenco  dei   diplomi  universitari
istituiti presso l'Universita' degli  studi di Cagliari, e' soppresso
il diploma  universitario in "scienze infermieristiche"  e sostituito
da quello  per "infermiere",  afferente alla  facolta' di  medicina e
chirurgia.