Art. 2. Dopo l'art. 73 del vigente statuto, relativo ai corsi di studio della facolta' di economia, sono aggiunti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli inerenti l'istituzione ed attivazione della scuola di specializzazione in gestione dell'ambiente: "Art. 74. - E' istituita, presso la facolta' di economia dell'Universita' degli studi del Molise, la scuola di specializzazione in gestione dell'ambiente. Art. 75. - La scuola ha lo scopo di formare specialisti con competenze professionali specifiche nel campo delle problematiche giuridiche ed economiche dell'ambiente. Art. 76. - Il corso di studio ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno prevede almeno 240 ore di insegnamento e almeno 120 ore di attivita' pratiche guidate. La frequenza e' obbligatoria. Detta frequenza non puo', comunque, essere inferiore ai 2/3 dell'attivita' didattica e delle attivita' pratiche programmate. Art. 77. - Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e della normativa vigente. Art. 78. - La scuola ha sede presso la facolta' di economia. Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di giurisprudenza, oltre che per specifici interventi altre facolta' dell'Ateneo molisano. La direzione della scuola e' indicata nel manifesto degli studi. Art. 79. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un concorso consistente in una prova scritta integrata da una prova orale e dalla valutazione dei titoli secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Art. 80. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facolta' di economia, di giurisprudenza e di scienze politiche. Sono, altresi', ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso istituti esteri a livello universitario, titolo dichiarato equipollente a quelli innanzi elencati, dal consiglio della scuola, ai soli fini dell'ammissione alla scuola stessa ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Sono ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si sono collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 81. - La scuola e' retta da un consiglio composto secondo quanto previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali e la loro suddivisione ed il relativo piano degli studi; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; la suddivisione nei successivi periodi temporali, dell'attivita' didattica e le propedeuticita' degli insegnamenti. Art. 82. - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente art. 7, il consiglio della scuola deve rispettare i seguenti vincoli di area disciplinare, oltre quelli di durata complessiva della scuola stessa: area economica (settori P01A, P01B, P01C e P01J): almeno 120 ore di lezione e 60 ore di attivita' didattiche guidate; area giuridica (settori N01X, N03X, N04X, N07X, N09X, N10X, NI4X, N17X): almeno 160 ore di lezione e 80 ore di attivita' didattiche guidate nei settori: N01X, N09X, N10X ed N17X; area quantitativa (settore S01B); altre aree (F22A e Q05A): almeno 40 ore di lezione e 20 ore di attivita' guidate nel settore Q05A. Gli studenti sono tenuti, altresi', a superare una prova di idoneita' in inglese o in altra lingua straniera moderna. Art. 83. - All'inizio del corso degli studi gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari. Art. 84. - Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' operative collegate alla specifica professionalita' della scuola stessa. Superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in gestione dell'ambiente. Art. 85. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Campobasso, 30 ottobre 1997 Il rettore: Cannata