Art. 2.
  Dopo l'art.  73 del  vigente statuto, relativo  ai corsi  di studio
della facolta' di  economia, sono aggiunti, con  lo scorrimento della
numerazione  degli articoli  successivi,  i  seguenti nuovi  articoli
inerenti    l'istituzione   ed    attivazione    della   scuola    di
specializzazione in gestione dell'ambiente:
  "Art.  74.  -   E'  istituita,  presso  la   facolta'  di  economia
dell'Universita'   degli    studi   del   Molise,   la    scuola   di
specializzazione in gestione dell'ambiente.
  Art.  75. -  La  scuola  ha lo  scopo  di  formare specialisti  con
competenze  professionali specifiche  nel  campo delle  problematiche
giuridiche ed economiche dell'ambiente.
  Art. 76.  - Il corso di  studio ha la durata  di due anni e  non e'
suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno prevede almeno 240 ore di
insegnamento e almeno 120 ore di attivita' pratiche guidate.
  La frequenza  e' obbligatoria. Detta frequenza  non puo', comunque,
essere inferiore  ai 2/3  dell'attivita' didattica e  delle attivita'
pratiche programmate.
  Art. 77. -  Il numero degli iscritti a ciascun  anno di corso viene
fissato in base  alle risorse umane e finanziarie,  alle strutture ed
attrezzature  disponibili,  ai  sensi  dell'art. 2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo  1982, n. 162, e della normativa
vigente.
  Art.  78. -  La  scuola ha  sede presso  la  facolta' di  economia.
Concorrono   al   funzionamento   della   scuola   la   facolta'   di
giurisprudenza,  oltre che  per specifici  interventi altre  facolta'
dell'Ateneo molisano.
  La direzione della scuola e' indicata nel manifesto degli studi.
  Art. 79. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento
di  un concorso  consistente in  una prova  scritta integrata  da una
prova orale  e dalla valutazione  dei titoli secondo  quanto disposto
dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.
  Art. 80. - Sono ammessi  al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati delle facolta'  di economia, di giurisprudenza e di
scienze politiche.
  Sono, altresi',  ammessi al  concorso per l'ammissione  alla scuola
coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso
istituti   esteri   a   livello  universitario,   titolo   dichiarato
equipollente a  quelli innanzi elencati, dal  consiglio della scuola,
ai soli  fini dell'ammissione alla  scuola stessa ai  sensi dell'art.
332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
  Sono ammessi  alla scuola  coloro che, in  relazione al  numero dei
posti  disponibili,  si  sono  collocati  in  posizione  utile  nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
  Art. 81.  - La  scuola e'  retta da  un consiglio  composto secondo
quanto  previsto  dall'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Il consiglio  della scuola determina, con  apposito regolamento, in
conformita' al regolamento  didattico di ateneo e  nel rispetto della
liberta'    di   insegnamento,    l'articolazione   del    corso   di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Determina, pertanto:
  gli  insegnamenti  fondamentali   obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali e la loro suddivisione ed il relativo piano degli studi;
  la tipologia delle  forme didattiche, ivi comprese  le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  la  suddivisione nei  successivi periodi  temporali, dell'attivita'
didattica e le propedeuticita' degli insegnamenti.
  Art.  82. -  Nel determinare  il piano  degli studi  secondo quanto
previsto  dal  precedente art.  7,  il  consiglio della  scuola  deve
rispettare i seguenti  vincoli di area disciplinare,  oltre quelli di
durata complessiva della scuola stessa:
  area economica (settori P01A, P01B, P01C e P01J): almeno 120 ore di
lezione e 60 ore di attivita' didattiche guidate;
  area giuridica (settori  N01X, N03X, N04X, N07X,  N09X, N10X, NI4X,
N17X): almeno  160 ore di  lezione e  80 ore di  attivita' didattiche
guidate nei settori: N01X, N09X, N10X ed N17X;
   area quantitativa (settore S01B);
  altre aree  (F22A e  Q05A): almeno 40  ore di lezione  e 20  ore di
attivita' guidate nel settore Q05A.
  Gli  studenti  sono  tenuti,  altresi', a  superare  una  prova  di
idoneita' in inglese o in altra lingua straniera moderna.
  Art.  83. -  All'inizio del  corso degli  studi gli  specializzandi
dovranno concordare  con il  consiglio della  scuola la  scelta degli
eventuali  corsi  opzionali   che  dovranno  costituire  orientamento
all'interno  della  specializzazione,   l'attivita'  sperimentale  di
laboratorio e  di tirocinio  che sara'  svolto sotto  la guida  di un
relatore nominato dal consiglio della scuola.
  Ai fini  della frequenza  alle lezioni  teoriche ed  alle attivita'
pratiche il  consiglio della  scuola potra' riconoscere  utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,  l'attivita',   attinente   alla
specializzazione,  svolta  all'estero  in laboratori  universitari  o
extrauniversitari.
  Art.  84. -  Il corso  si  conclude con  un esame  di diploma,  che
consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri
la preparazione  scientifica e le capacita'  operative collegate alla
specifica professionalita' della scuola stessa.
  Superato   l'esame   finale   viene  rilasciato   il   diploma   di
specializzazione in gestione dell'ambiente.
  Art. 85. -  L'Universita', su proposta del  consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici  o privati, con finalita' di
sovvenzionamento e  di utilizzazione di  strutture extrauniversitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del  decreto del Presidente della Repubblica 10  marzo 1982, n.
162.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Campobasso, 30 ottobre 1997
                                                  Il rettore: Cannata