Art. 4.
  In  relazione  alle difficolta'  operative  del  comune di  Niscemi
connesse   all'emergenza   in   corso  che   non   hanno   consentito
l'utilizzazione dei  fondi di  cui alla  legge regionale  n. 1  del 2
gennaio 1979  il termine di  utilizzazione degli stessi da  parte del
comune  medesimo e'  prorogata  di giorni  centoventi utilizzando  le
deroghe di  cui al decreto-legge 25  febbraio 1995, n. 77,  art. 27 e
alla legge regionale 16 maggio 1997, n. 6, art. 45.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 28 novembre 1997
                                              Il Ministro: Napolitano