Art. 4. In relazione alle difficolta' operative del comune di Niscemi connesse all'emergenza in corso che non hanno consentito l'utilizzazione dei fondi di cui alla legge regionale n. 1 del 2 gennaio 1979 il termine di utilizzazione degli stessi da parte del comune medesimo e' prorogata di giorni centoventi utilizzando le deroghe di cui al decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 77, art. 27 e alla legge regionale 16 maggio 1997, n. 6, art. 45. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 1997 Il Ministro: Napolitano