IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il  quale e'  stato  emanato il  regolamento recante  nuova
disciplina  del procedimento  di riconoscimento  di denominazione  di
origine dei vini;
  Visto il decreto dirigenziale 8 ottobre  1996 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Garda"
ed  e'  stato  approvato   il  relativo  disciplinare  di  produzione
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1996;
  Vista la richiesta avanzata dagli  interessati intesa a che vengano
apportate alcune  rettifiche alle  premesse del  decreto dirigenziale
sopra citato ed  integrazioni al disciplinare di  produzione dei vini
di che trattasi annesso al decreto medesimo;
  Considerato che  tra le richieste suddette,  possono essere accolte
solo   quelle  riguardanti   l'aspetto   formale  del   provvedimento
riferentesi  ad errori  di  trascrizione o  di  battitura del  testo,
mentre    le   altre,    di   carattere    sostanziale,   riguardanti
specificatamente alcuni  disposti del disciplinare di  produzione dei
vini  in  questione,  potranno  essere valutate  solo  a  seguito  di
apposita richiesta di modifica del disciplinare medesimo;
  Considerato che le  richieste di carattere formale di  cui sopra e'
cenno  consistono  nell'inversione  dell'ordine delle  parole  "Garda
orientale" e  "Garda" in "Garda"  e "Garda orientale",  riportate nei
paragrafi  6,  7   e  8  alle  premesse  del   sopra  citato  decreto
dirigenziale,  e nell'integrazione  dell'art. 3  del disciplinare  di
produzione dei  vini a  denominazione di origine  controllata "Garda"
con la dicitura "4" con  la quale, viene contraddistinto il penultimo
comma dell'articolo in questione;
  Ritenuto pertanto necessario procedere ad apportare le rettifiche e
l'integrazione a cui si fa riferimento;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348, concernente la procedura  per il riconoscimento di denominazioni
di origine dei vini e  l'approvazione dei disciplinari di produzione,
prevede  che  le  denominazioni  di origine  vengano  riconosciute  o
modificate ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati
con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nelle premesse al  decreto dirigenziale 8 ottobre 1996  i testi dei
commi 6, 7 e 8 sono ridefiniti come appresso:
  (Omissis);
  Viste  le istanze  presentate avverso  il parere  e la  proposta di
disciplinare  di  produzione  sopra  citati  intese  ad  ottenere  la
modifica della  denominazione di origine controllata  proposta "Garda
orientale"  in  "Garda" e  la  modifica  di alcune  disposizioni  del
disciplinare di produzione anche per rendere adeguato il disciplinare
stesso alla  denominazione di  origine controllata  "Garda orientale"
proposta;
  Vista la dichiarazione con la  quale i richiedenti la denominazione
di  origine  controllata  "Garda orientale"  rinunciano  alla  stessa
chiedendo che venga modificata in "Garda";
  Visto il parere integrativo  del predetto Comitato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 233 del  4 ottobre  1996 con il  quale vengono
accolte le istanze presentate dai richiedenti il riconoscimento della
denominazione  di  origine  controllata "Garda"  in  sostituzione  di
"Garda orientale" e vengono parzialmente accolte le istanze intese ad
apportare alcune modifiche al disciplinare di produzione;
  (Omissis).