IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante nuova disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Garda" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1996; Vista la richiesta avanzata dagli interessati intesa a che vengano apportate alcune rettifiche alle premesse del decreto dirigenziale sopra citato ed integrazioni al disciplinare di produzione dei vini di che trattasi annesso al decreto medesimo; Considerato che tra le richieste suddette, possono essere accolte solo quelle riguardanti l'aspetto formale del provvedimento riferentesi ad errori di trascrizione o di battitura del testo, mentre le altre, di carattere sostanziale, riguardanti specificatamente alcuni disposti del disciplinare di produzione dei vini in questione, potranno essere valutate solo a seguito di apposita richiesta di modifica del disciplinare medesimo; Considerato che le richieste di carattere formale di cui sopra e' cenno consistono nell'inversione dell'ordine delle parole "Garda orientale" e "Garda" in "Garda" e "Garda orientale", riportate nei paragrafi 6, 7 e 8 alle premesse del sopra citato decreto dirigenziale, e nell'integrazione dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" con la dicitura "4" con la quale, viene contraddistinto il penultimo comma dell'articolo in questione; Ritenuto pertanto necessario procedere ad apportare le rettifiche e l'integrazione a cui si fa riferimento; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute o modificate ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Nelle premesse al decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 i testi dei commi 6, 7 e 8 sono ridefiniti come appresso: (Omissis); Viste le istanze presentate avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati intese ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata proposta "Garda orientale" in "Garda" e la modifica di alcune disposizioni del disciplinare di produzione anche per rendere adeguato il disciplinare stesso alla denominazione di origine controllata "Garda orientale" proposta; Vista la dichiarazione con la quale i richiedenti la denominazione di origine controllata "Garda orientale" rinunciano alla stessa chiedendo che venga modificata in "Garda"; Visto il parere integrativo del predetto Comitato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1996 con il quale vengono accolte le istanze presentate dai richiedenti il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Garda" in sostituzione di "Garda orientale" e vengono parzialmente accolte le istanze intese ad apportare alcune modifiche al disciplinare di produzione; (Omissis).