Art. 2.
  Il  testo  del penultimo  comma  dell'art.  3 del  disciplinare  di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" e'
ridefinito come appresso:
  (Omissis).
  4)  La zona  di  produzione  dei vini  a  denominazione di  origine
controllata "Garda"  designabili con la specificazione  "classico" di
cui   all'art.   2,   lettera  B,   comprende   l'intero   territorio
amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Brescia:
  (Omissis).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 ottobre 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi