Art. 2. Il testo del penultimo comma dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" e' ridefinito come appresso: (Omissis). 4) La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" designabili con la specificazione "classico" di cui all'art. 2, lettera B, comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Brescia: (Omissis). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 1997 Il dirigente: Adinolfi