IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante norme sugli interventi urgenti per l'economia; Considerato che ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese provvede alla valutazione degli effetti sull'apparato produttivo e distributivo degli interventi di agevolazioni alle imprese assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale; Decreta: Art. 1. Nell'ambito delle articolazioni della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese e' istituita una struttura organizzativa con compiti di analisi e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive. L'organizzazione della struttura e la relativa assegnazione di personale sono stabilite dal direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese. La struttura, per lo svolgimento della propria attivita' di valutazione e monitoraggio, puo' accedere, nel rispetto delle norme sulla riservatezza, a tutti i dati ritenuti necessari alle sue finalita' e puo', al contempo, promuovere e realizzare rilevazioni presso i soggetti pubblici attuatori di interventi agevolativi e presso i soggetti privati beneficiari delle agevolazioni.