IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  92/118/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992
che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli
scambi  e  le importazioni nella Comunita' dei prodotti non soggetti,
per   quanto   riguarda  tali  condizioni,  a  normative  comunitarie
specifiche  di  cui  all'allegato  A,  capitolo  I,  della  direttiva
89/662/CEE   e,  per  quanto  riguarda  i  patogeni,  alla  direttiva
90/425/CEE;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
  Vista  la  legge  22  febbraio  1994, n. 146, ed in particolare gli
articoli 1, 2 e 28;
  Visto l'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 dicembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con i Ministri delle risorse
agricole,  alimentari  e  forestali, degli affari esteri, di grazia e
giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le condizioni sanitarie e di
polizia  sanitaria  che si applicano agli scambi ed alle importazioni
dei  prodotti  di  origine  animale,  compresi i campioni commerciali
prelevati  su di essi, nonche' degli organismi patogeni, non soggetti
a   normative   comunitarie   specifiche  per  quanto  riguarda  tali
condizioni.
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  valgono le definizioni di cui
all'articolo  2  del  decreto  legislativo  30 gennaio 1993, n. 28, e
quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
93. Si intende inoltre per:
    a)  campione  commerciale:  il campione privo di qualsiasi valore
commerciale,  prelevato a nome del proprietario o del responsabile di
uno  stabilimento,  che sia rappresentativo di una data produzione di
prodotti  di  origine animale di detto stabilimento o che costituisca
un  modello  di  un prodotto di origine animale di cui e' prevista la
fabbricazione;   per   il   successivo   esame,   esso   deve  recare
l'indicazione  del  tipo  di prodotto, della sua composizione e della
specie animale da cui e' stato ottenuto;
    b)  malattia trasmissibile grave: qualsiasi malattia per la quale
in sede comunitaria sia prescritta la denuncia obbligatoria;
    c)  organismi  patogeni:  la raccolta o coltura di organismi o di
derivati  presenti  da  soli  oppure  in  nuova combinazione di detta
raccolta  o  coltura  di organismi, che possono provocare malattie in
qualsiasi  essere  vivente,  ad eccezione dell'uomo; tutti i derivati
modificati  di  tali  organismi  che possono portare o trasmettere un
germe   patogeno  animale;  il  tessuto,  la  coltura  cellulare,  le
secrezioni  o  gli  escrementi  con  cui  o per mezzo di cui un germe
patogeno  animale  puo'  essere  portato  o trasmesso. Sono esclusi i
medicinali  veterinari  immunologici  autorizzati  di  cui al decreto
legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;
    d)  proteine  animali trasformate per l'alimentazione animale: le
proteine    animali    trattate    in   modo   da   renderle   adatte
all'utilizzazione   diretta   come   alimento   per  animali  o  come
ingrediente  di alimenti per animali. Comprendono la farina di pesce,
di  carne,  di  ossa,  di  zoccoli, di corna, di sangue e di piume, i
ciccioli  essiccati  e  altri  prodotti  affini,  comprese le miscele
contenenti tali prodotti;
    e)  proteine  animali  trasformate  destinate al consumo umano: i
ciccioli,  la  farina  di  carne  e  la  cotenna  in  polvere  di cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 537;
    f) prodotto apicolo: il miele, la cera, la pappa reale, i propoli
o   il  polline  non  destinati  al  consumo  umano  ne'  ad  un  uso
industriale.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - La direttiva 92/118/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 62
          del 15 marzo 1993.
             - La direttiva 89/662/CEE e' pubblicata  in  G.U.C.E.  L
          359 del 30 dicembre 1989.
             -  La  direttiva  90/425/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L
          224 del 18 agosto 1990.
             -  Il  D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.   537,   concerne
          attuazione  della  direttiva  92/5/CEE  relativa a problemi
          sanitari in materia di produzione e commercializzazione  di
          prodotti  a  base  di carne e di alcuni prodotti di origine
          animale.
             -  Il  D.Lgs.  30  gennaio   1993,   n.   28,   riguarda
          l'attuazione   delle   direttive  89/662/CEE  e  90/425/CEE
          relative ai controlli veterinari  e  zootecnici  di  taluni
          animali  vivi  e su prodotti di origine animale applicabili
          negli scambi intracomunitari.
             - La  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  riguarda  le
          disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria  1993.  Gli  articoli  1,  2  e 28 della
          suddetta legge cosi' recitano:
             "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti le norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          nell'elenco di cui all'allegato A.
             2.  Se  per  effetto di direttive notificate nel secondo
          semestre  dell'anno  di  cui  al  comma  1  la   disciplina
          risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata,
          senza  che  siano  introdotte  nuove norme di principio, la
          scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.
             3. I decreti legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta del Ministro per il coordinamento delle  politiche
          comunitarie   congiuntamente  ai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i
          Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia  e  del
          tesoro, se non proponenti.
             4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          a  seguito  di  deliberazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri, sono trasmessi alla Camera  dei  deputati  ed  al
          Senato  della  Repubblica  perche' su di essi sia espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle commissioni  competenti  per  materia.  Decorso  tale
          termine i decreti sono adottati.
             5.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Governo  puo'  emanare   disposizioni
          integrative  e  correttive,  nel  rispetto  dei  principi e
          criteri direttivi da essa fissati con la procedura indicata
          nei commi 3 e 4.".
             "Art. 2 (Criteri e  principi  direttivi  generali  della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri direttivi dettati negli  articoli  seguenti  ed  in
          aggiunta  a  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
          decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati  ai
          seguenti principi e criteri generali:
               a)   le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
               b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto
          ordinario e speciale e delle province autonome di Trento  e
          di  Bolzano  saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo
          1989, n. 86, e l'art.  6,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616;
               c)  per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
               d) salva l'applicazione delle  norme  penali  vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni contenute  nei  decreti  legislativi,  saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  lire
          duecento  milioni  e  dell'arresto fino a tre anni, saranno
          previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi  in
          cui  le  infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
          generali  dell'ordinamento  interno  del  tipo  di   quelli
          tutelati  dagli  articoli  34  e 35 della legge 24 novembre
          1981, n. 689.   In tali  casi  saranno  previste:  la  pena
          dell'ammenda  alternativa all'arresto per le infrazioni che
          espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;  la
          pena  dell'arresto  congiunta  a quella dell'ammenda per le
          infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.  La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore a lire  cinquantamila  e  non  superiore  a  lire
          duecento  milioni  sara'  prevista  per  le  infrazioni che
          ledano o espongano a pericolo interessi diversi  da  quelli
          suindicati.   Nell'ambito   dei  limiti  minimi  e  massimi
          previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate  nella
          loro  entita'  tenendo  conto  della  diversa potenzialita'
          lesiva  dell'interesse  protetto  che  ciascuna  infrazione
          presenta  in astratto, di specifiche qualita' personali del
          colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri
          di  prevenzione,  controllo  o   vigilanza,   nonche'   del
          vantaggio  patrimoniale  che  l'infrazione  puo'  recare al
          colpevole o alla persona o  ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce.  In  ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati,
          per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi
          saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche
          a quelle eventualmente gia' comminate dalle  leggi  vigenti
          per  violazioni  che  siano omogenee e di pari offensivita'
          rispetto alle infrazioni medesime;
               e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti  e
          che    non    riguardino    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni  statali  o   regionali   potranno   essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura, in quanto non sia possibile  far  fronte  con  i
          fondi  gia'  assegnati  alle competenti amministrazioni, si
          provvedera' a norma degli articoli 5 e 21  della  legge  16
          aprile  1987,  n.  183,  osservando  altresi'  il  disposto
          dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5  agosto  1978,  n.
          468,  introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
          362;
               f)  sara'  previsto,  se  non  in  contrasto  con   la
          disciplina   comunitaria,  che  l'onere  di  prestazioni  o
          controlli  da  eseguirsi  a  cura  di  uffici  pubblici  in
          applicazione  delle direttive da attuare sia posto a carico
          dei soggetti interessati;
               g)  all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo  si  provvedera',  se  la   modificazione   non
          comporta  ampliamento della materia regolata, apportando le
          corrispondenti  modifiche   alla   legge   o   al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
               h)  i  decreti  legislativi assicureranno in ogni caso
          che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare,  la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni delle direttive medesime, tenuto  anche  conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega.".
             "Art. 28  (Direttive  in  materia  di  sanita'  pubblica
          veterinaria:    criteri di delega). - 1. L'attuazione delle
          direttive del Consiglio 92/65/CEE, 92/74/CEE  e  92/118/CEE
          sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
               a)  stabilire  modalita'  idonee  a tutelare la salute
          umana, la sanita' animale e la  salubrita'  delle  relative
          produzioni;
               b)  prevedere  procedure  di  vigilanza  e  sistemi di
          controllo razionali, efficaci e tempestivi;
               c)  assicurare  il  controllo  sulla  idoneita'  delle
          strutture di produzione dei medicinali;
               d)  disporre  procedure  e  prove  idonee a dimostrare
          l'efficacia e l'innocuita' del prodotto.".
             - La legge 6 febbraio 1996 n. 52, riguarda  disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1994. L'art. 6 della suddetta legge cosi' recita:
             "Art.   6   (Delega  al  Governo  per  il  completamento
          dell'attuazione della legge 19  febbraio  1992,  n.  142  e
          della  legge  22  febbraio  1994, n. 146 e attuazione delle
          direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE). - 1. Il termine di  cui
          all'art. 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.  146,
          per  quanto  attiene  all'attuazione delle direttive di cui
          agli articoli  20,  26,  28  limitatamente  alle  direttive
          92/65/CEE  e  92/118/CEE,  33,  37,  38  e  57  della legge
          medesima, e' sostituito dal  termine  di  cui  all'art.  1,
          comma 1, della presente legge.
             2. Il termine di cui all'art. 6, comma 5, della legge 22
          febbraio  1994,  n.  146  e'  sostituito dal termine di cui
          all'art. 1, comma 1,  della  presente  legge  limitatamente
          all'attuazine  della  direttiva  di  cui  all'art. 45 della
          legge 19 febbraio 1992, n. 142.
             3. I termini di cui all'art. 34, comma 2, della legge 22
          febbraio 1994, n.  146,  sono  differiti  di  nove  mesi  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, salvo per quanto concerne le direttive  92/57/CEE  e
          92/58/CEE,  per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi
          con decreto legislativo da emanare  entro  sei  mesi  dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge. I decreti
          per l'attuazione delle direttive di cui al  presente  comma
          sono  sottoposti  al  parere delle commissioni parlamentari
          competenti per materia.
             4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via
          regolamentare,  a norma dell'art. 3, comma 1, lettera c), e
          dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86,  e  successive
          modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14
          giugno  1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991,
          previa   consultazione   delle   commissioni   parlamentari
          competenti,  ai  sensi  del  comma  4 del predetto art. 4 e
          applicando anche il disposto dell'art. 5,  comma  1,  della
          medesima legge.".



          Note all'art. 1:
             Il  D.Lgs.  30  gennaio 1993, n. 28, concerne attuazione
          delle  direttive  89/662/CEE  e  90/425/CEE   relative   ai
          controlli  veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e
          su prodotti di origine  animale  applicabili  negli  scambi
          intracomunitari:  l'art. 2 del suddetto decreto legislativo
          cosi recita:
             "Art. 2. - 1. Ai fini del presente  decreto  si  intende
          per:
               a) 'controllo veterinario': qualsiasi controllo fisico
          e/o  formalita' amministrativa riguardante i prodotti o gli
          animali  di  cui  all'art.   1   mirante   direttamente   o
          indirettamente  a  garantire  la  protezione  della  salute
          pubblica o della salute animale;
               b)  'scambi':  scambi  tra  Stati  membri   ai   sensi
          dell'art. 9, paragrafo 2, del trattato di Roma;
               c)  'stabilimento':  qualsiasi azienda autorizzata che
          effettui la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione  dei
          prodotti di cui all'art. 1;
               d)  'azienda':  il  complesso agricolo e la stalla del
          commerciante nei quali sono tenuti o allevati  abitualmente
          gli  animali  di  cui  agli allegati A e B nonche', per gli
          equini, l'azienda agricola o di addestramento, la stalla  o
          in  generale qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti
          o allevati abitualmente equini indipendentemente  dal  loro
          impiego;
               e) 'centro o organismo': qualsiasi azienda effettui la
          produzione,    lo   stoccaggio,   il   trattamento   o   la
          manipolazione del prodotti di cui all'art. 1;
               f) 'autorita' competente': Il Ministero della sanita',
          o quello individuato ai sensi del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
               g)  'veterinario  ufficiale':  il  medico  veterinario
          dipendente dal Ministero della sanita'  o  dal  l'autorita'
          individuata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 31 luglio 1980, n. 614.".
             - Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n.  93  riguarda  l'attuazione

          delle    direttive   90/675/CEE   e   91/496/CEE   relative
          all'organizzazione dei controlli veterinari su  prodotti  e
          animali  in  provenienza  da Paesi terzi e introdotti nella
          Comunita'  europea.   L'art.   2   del   suddetto   decreto
          legislativo cosi' recita:
             "Art.  2.  -  1. Ai fini del presente decreto valgono le
          definizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio  1993,
          n. 28; inoltre si intende per:
               a)  controllo documentale: la verifica dei certificati
          o dei documenti veterinari che accompagnano gli animali o i
          prodotti;
               b)   controllo   d'identita':  la  verifica,  mediante
          semplice  ispezione  visiva,  della   concordanza   tra   i
          documenti  o i certificati e gli animali o prodotti nonche'
          della presenza e della concordanza dei marchi o timbri  che
          su di essi devono figurare;
               c)  controllo  fisico:  controllo dell'animale stesso,
          con possibilita' di prelevare campioni, effettuare esami di
          laboratorio nonche' eventualmente  controlli  complementari
          in fase di quarantena;
               d)  controllo  materiale:  controllo  dei prodotti con
          possibilita' di prelevare campioni o  effettuare  esami  di
          laboratorio;
               e)  territorio  comunitario:  il  territorio dei Paesi
          membri elencati all'allegato I;
               f)   posto    d'ispezione    frontaliero:    l'ufficio
          veterinario   periferico   del   Ministero   della  sanita'
          riconosciuto dalle Comunita' europee, diretto da un  medico
          veterinario  e  situato,  per  il  controllo degli animali,
          nelle  immediate  vicinanze  della  frontiera  esterna  del
          territorio  comunitario,  o,  per il controllo dei prodotti
          anche in prossimita' della frontiera stessa;
               g) importatore: ogni persona fisica  o  giuridica  che
          presenta  gli  animali o i prodotti a scopo di importazione
          nelle Comunita' europee;
               h) partita: una  quantita'  di  animali  della  stessa
          specie  o  di  prodotti  della stessa natura, coperta a uno
          stesso certificato o documento veterinario, trasportata con
          lo stesso mezzo di trasporto  e  proveniente  dallo  stesso
          Paese terzo o dalla stessa parte di un Paese terzo;
               i)  prodotti:  i prodotti animali o di origine animale
          di cui al decreto  legislativo  30  gennaio  1993,  n.  28,
          nonche' alle condizioni previste dall'art. 34:
             1)   i   pesci   freschi  direttamente  sbarcati  da  un
          peschereccio;
             2) taluni prodotti vegetali;
             3) taluni sottoprodotti di origine animale non  compresi
          nell'allegato II del trattato di Roma;
             4)  veterinario  ufficiale:  il  veterinario in servizio
          presso il posto d'ispezione frontaliero.".
              Il D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 66, riguarda l'attuazione
          delle  direttive  90/677/CEE  e  92/18/CEE  in  materia  di
          medicinali  veterinari  e  disposizioni complementari per i
          medicinali veterinari ad azione immunologica.
             - Per quanto riguarda il D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.
          537,  vedi  note  alle premesse. L'art. 2, comma 1, lettera
          b), del suddetto decreto cosi' recita:
             "1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
               a) (omissis);
               b) altri prodotti di origine animale:
               1) gli estratti di carne;
               2) il grasso animale fuso: grasso ricavato per fusione
          dalla carne, comprese le ossa, destinato al consumo umano;
               3)  i  ciccioli:  i  residui  proteici  della fusione,
          previa seprazione parziale di grassi ed acqua;
               4) le gelatine;
               5) la farine di  carne,  le  cotenne  in  polvere,  il
          sangue  salato  o  essiccato,  il plasma sanguigno salato o
          essiccato;
               6) gli stomaci, le vesciche e  le  budella,  puliti  e
          lavati, essiccati e/o riscaldati.".