Art. 10. 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   responsabile
dell'azienda o  dell'esercizio  commerciale  che  effettui  scambi  o
importazioni non osservando le disposizioni di cui agli  articoli  2,
commi 2 e 5; 3; 5, commi 1, 2, 5 e 6; 6, comma 1, e  all'articolo  8,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  consistente  nel
pagamento di una somma da lire 4 milioni  a  lire  24  milioni.  Alla
stessa sanzione soggiace il responsabile  dello  stabilimento,  quale
definito all'articolo 2, comma 1, numero 8, del  decreto  legislativo
14 dicembre 1992, n. 508, che non  osservi  la  disposizione  di  cui
all'articolo 9, comma 1. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1996 
                              SCALFARO 
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  BINDI, Ministro della sanita' 
                                        PINTO, Ministro delle risorse 
                                  agricole, alimentari e forestali 
                                  DINI, Ministro degli affari esteri 
                                          FLICK, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
 
          Nota all'art. 10: 
             - Per quanto concerne il D.Lgs.  14  dicembre  1992,  n.
          508, vedi nota all'art. 8. L'art. 2, comma  1,  n.  8,  del
          suddetto decreto legislativo cosi' recita: 
             "1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
              1) - 7) (omissis); 
              8) stabilimento: stabilimento di trasformazione a basso
          rischio, stabilimento di trasformazione  ad  alto  rischio,
          stabilimento che produce alimenti per animali  familiari  o
          farina  di  pesce,  o  stabilimento  che  prepara  prodotti
          tecnici o farmaceutici utilizzando a tal  fine  rifiuti  di
          origine animale".