Art. 2.
  1.  Ai  fini  degli  scambi  e  delle  importazioni dei prodotti di
origine  animale  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  nonche' delle
gelatine  non  destinate  al  consumo  umano, oltre ai divieti e alle
limitazioni  stabiliti  per  ragioni sanitarie o di polizia sanitaria
dal  presente  decreto  si  applicano  soltanto divieti e limitazioni
imposti  per  le stesse ragioni da disposizioni, in particolare dalle
misure di salvaguardia, eventualmente adottate in sede comunitaria.
  2.  I  nuovi prodotti di origine animale autorizzati all'immissione
sul  mercato  di  uno  Stato membro dal 1 gennaio 1994 possono essere
oggetto  di  scambi  e  di  importazione  solo  se  stabilito in sede
comunitaria.
  3.  La  lettera b), numero 4, dell'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e' soppressa.
  4.  Gli  altri  prodotti  di origine animale di cui all'articolo 2,
comma  1,  lettera  b),  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
537,  come  modificato,  da  ultimo,  con il comma 3, possono formare
oggetto di scambi e di importazioni soltanto se oltre ai requisiti di
cui  all'articolo  3 soddisfano anche ai requisiti del citato decreto
legislativo n. 537 del 1992.
  5. Gli scambi di organismi patogeni sono soggetti alle disposizioni
stabilite con procedura comunitaria.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  quanto  concerne  il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
          537, vedi note all'art. 1.