Art. 3. 1. Fatte salve le disposizioni particolari stabilite con procedura comunitaria, i prodotti di cui agli allegati I e II e quelli di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, possono essere oggetto di scambi solo se: a) non provengono da animali originari di aziende situate in una zona sottoposta a restrizioni a causa dell'insorgere di una malattia cui siano sensibili le specie da cui il prodotto e' ottenuto, salvo che il prodotto stesso sia stato trattato termicamente conformemente a specifiche disposizioni; b) non provengono da zone o stabilimenti da cui movimenti o scambi presentino rischi per la situazione sanitaria degli Stati membri, salvo che tali prodotti siano stati trattati termicamente conformemente a specifiche disposizioni; c) presentano i requisiti specifici di cui agli allegati I e II; d) provengono da uno stabilimento il cui responsabile deve, in relazione ai requisiti specifici previsti negli allegati I e II: 1) rispettare le condizioni di produzione prescritte dal presente decreto; 2) stabilire e applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici secondo i procedimenti impiegati; 3) in base al tipo di prodotto, curare che siano prelevati campioni da far analizzare, a proprie spese, in laboratori riconosciuti dall'autorita' competente per verificare che le norme stabilite dal presente decreto siano rispettate; 4) conservare documentazione scritta, anche a mezzo di appositi registri, delle informazioni ottenute in applicazione delle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3. Tale documentazione e' conservata per almeno due anni ed e' esibita a richiesta dall'autorita' incaricata dei controlli; 5) garantire lo svolgimento della bollatura e dell'etichettatura; 6) dare immediata comunicazione al servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente qualora dall'esito delle analisi di laboratorio o da altre informazioni si evidenzi un possibile rischio sanitario; 7) spedire soltanto prodotti accompagnati da un documento commerciale che precisi la natura del prodotto, il nome e, ove previsto, il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento di produzione; e) provengono da stabilimenti soggetti al controllo veterinario dell'autorita' competente che assicuri il rispetto delle prescrizioni del presente decreto da parte del responsabile; f) provengono da stabilimenti registrati dall'autorita' competente in base alle garanzie offerte dallo stabilimento circa il rispetto dei requisiti prescritti dal presente decreto.