Art. 4. 
  1. Ai prodotti di cui al presente decreto si applicano le norme  in
materia di controllo sui prodotti di cui al  decreto  legislativo  30
gennaio 1993, n.  28,  e  successive  modificazioni;  agli  organismi
patogeni si applicano le norme in materia di controllo sugli  animali
di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 1993. L'autorita' puo'
comunque disporre tutti i controlli  che  ritenga  opportuni  qualora
sospetti  che  non  siano  osservate  le  disposizioni  del  presente
decreto. 
  2. Agli stabilimenti che forniscono i prodotti di  origine  animale
di cui al presente  decreto  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28. 
 
          Note all'art. 4: 
             - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n.  28,
          vedi note alle premesse. L'art.  11  del  suddetto  decreto
          cosi' recita: 
             "Art.  11.  -  1.  L'autorita'  competente  applica   le
          seguenti misure di controllo: 
               a) nel luogo di destinazione, controlli veterinari non
          sistematici in maniera non discriminatoria, per  verificare
          il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9,  procedendo
          eventualmente a prelievo di campioni; 
               b) durante il trasporto i controlli necessari in  caso
          di sospetto di infrazione; 
               c) per quanto riguarda gli animali di cui all'allegato
          A  parte  II  originari  di  un  altro  Stato  membro,   se
          destinati: 
               1) ad un mercato o centro di raccolta  autorizzati  ai
          sensi  delle  disposizioni  comunitarie,  il   gestore   e'
          responsabile  dell'ammissione   degli   animali   che   non
          soddisfino le condizioni di cui all'art. 9,  commi  1  e  2
          l'autorita' competente  verifica,  mediante  controlli  non
          discrimantori  dei   certificati   e   dei   documenti   di
          accompagnamento  che  gli   animali   soddisfano   a   tali
          condizioni; 
               2) ad un macello posto sotto la responsabilita' di  un
          veterinario ufficiale questi si accerta  anche  sulla  base
          del certificato e dei  documenti  di  accompagnamento,  che
          siano macellati solo animali che rispondono alle condizioni
          di cui all'art. 9, commi 1 e 2; il gestore del  macello  e'
          responsabile  della  macellazione  che  non   rispetti   le
          prescrizioni dell'art. 9, comma 1, lettere c) e d); 
               3)  ad  un  commerciante  registrato  che  procede  al
          frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento  non
          soggetto a  controllo  permanente,  questo  commerciante  o
          questo stabilimento sono considerati come destinatari degli
          animali e si applicano le disposizioni di cui al comma 2; 
               4) ad  aziende,  ad  un  centro  o  ad  un  organismo,
          compreso il caso di scarico parziale durante il  trasporto,
          ogni animale o gruppo di animali deve essere  accompagnato,
          conformemente all'art. 9, commi 1 e 2,  dall'originale  del
          certificato sanitario o del  documento  di  accompagnamento
          fino al destinatario ivi menzionato. 
             2. I destinatari di cui al comma 1, lettera b), punti 3)
          e  4),   prima   di   ogni   frazionamento   o   successiva
          commercializzazione verificano la  presenza  di  marchi  di
          identificazione certificati o documenti menzionati all'art. 
          9, comma 2, lettere c) e d) e segnalano qualsiasi  mancanza
          o anomalia  all'autorita'  competente  e,  in  quest'ultimo
          caso,  isolano  gli  animali  in  questione  fino   a   che
          l'autorita'  competente  abbia  deciso   sulla   sorte   da
          riservare a loro. 
             3. Le garanzie richieste ai destinatari di cui al  comma
          1, lettera c), punti 3) e 4) sono stabilite nell'ambito  di
          una convenzione da stipulare con la competente autorita' al
          momento della registrazione preliminare  revista  dall'art.
          5, comma 5, lettera a). Il rispetto delle garanzie previste
          in tale convenzione e assicurative mediante  controlli  non
          sistematici. 
             4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e  3  si  applicano
          anche ai destinatari dei prodotti  di  cui  all'allegato  B
          parte II. 
             5. Tutti i destinatari che figurano  sul  certificato  o
          documento previsti all'art. 9, comma 2, lettera d): 
               a) sono tenuti a segnalare l'arrivo degli animali o di
          prodotti provenienti da un altro Stato  membro,  la  natura
          della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo,  almeno
          24  ore  prima,  non  tenendo  conto  dei  giorni  festivi;
          comunque, in casi eccezionali  l'autorita'  competente  del
          luogo di arrivo puo' richiedere la notifica con 48  ore  di
          anticipo; la  notifica  non  e'  richiesta  per  i  cavalli
          registrati muniti del documento di identificazione previsto
          dalle disposizioni della direttiva 90/427/CEE; 
               b) conservano per un anno i certificati sanitari  o  i
          documenti di cui all'art. 9, e li  esibiscono  a  richiesta
          dalla competente autorita'. 
             6. Il  Ministro  della  sanita',  con  proprio  decreto,
          adotta le modalita' di applicazione del presente  articolo,
          in conformita'  delle  decisioni  della  commissione  delle
          Comunita' europee.".