Art. 5. 1. Oltre a quanto stabilito dal comma 2, alle importazioni dei prodotti di cui al presente decreto si applicano le condizioni stabilite per gli scambi. 2. I prodotti di cui agli allegati I e II e quelli di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, possono essere importati solo se: a) provengono da un Paese terzo o parte di esso compreso negli elenchi predisposti in sede comunitaria, salvo quanto previsto dagli allegati I e II; b) provengono da stabilimenti per i quali l'autorita' competente del Paese terzo abbia fornito alla Commissione europea, che li include in appositi elenchi, garanzia che detti stabilimenti siano in possesso delle condizioni specifiche stabilite dalla Commissione medesima. Tale requisito non e' richiesto per i prodotti di cui all'allegato I, capitolo 5, parte B; c) sono accompagnati, ove previsto dagli allegati I e II e dall'articolo 2, commi 2 e 4, da certificati sanitari conformi ai modelli predisposti in sede comunitaria e firmati da un veterinario ufficiale del Paese speditore o da altra autorita' riconosciuta in sede comunitaria. 3. Gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), e i modelli di certificato di cui al comma 2, lettera c), sono pubblicati, a cura del Ministero della sanita', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. In attesa degli elenchi di cui al comma 2, restano ferme le disposizioni in materia di controllo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e quelle in materia di certificati di accompagnamento dei prodotti provenienti da Paesi terzi; il Ministero della sanita' informa la Commissione europea, in sede di Comitato veterinario permanente, sulle inadempienze riscontrate nel corso delle ispezioni effettuate nei Paesi terzi, ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti. 5. In attesa di disposizioni adottate in sede comunitaria, l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I destinati a laboratori di sperimentazione nonche' l'importazione, sotto forma di campione commerciale, dei prodotti di cui agli allegati I e II devono avvenire previa autorizzazione del Ministero della sanita' e alle condizioni in essa specificate. 6. Ai fini dell'importazione: a) i prodotti di cui all'allegato I destinati ai laboratori di sperimentazione devono essere accompagnati da documenti la cui natura e il cui contenuto sono stabiliti dal Ministero della sanita'; b) la singola partita dei prodotti di cui agli allegati I e II sotto forma di campione commerciale deve essere accompagnata dall'autorizzazione. 7. Se la partita di campioni commerciali e' destinata ad altro Stato membro, si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, previo accertamento che essa sia accompagnata dall'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro destinatario che e' responsabile del fatto che la partita soddisfi le condizioni previste dall'autorizzazione.
Note all'art. 5: - Per quanto concerne il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, vedi note all'art. 1. L'art. 28 del suddetto decreto cosi' recita: "Art. 28. - 1. Per i prodotti non ancora disciplinati da norme armonizzate presentati ad un posto di ispezione frontaliero italiano con destinazione ad un altro Stato membro che ne ha autorizzato l'immissione sul proprio territorio, il veterinario del posto di ispezione frontaliero sottopone ciascuna partita ai controlli previsti all'art. 19, e in particolare: a) verifica la conformita' di prodotti in questione alla normativa dello Stato membro di destinazione, effettuando i controlli di cui all'art. 25, comma 1; b) oppure, ove sia intervenuto un apposito accordo con lo Stato membro, di destinazione e eventualmente con lo Stato o gli Stati membri di transito, provvede ad inoltrare i prodotti sotto controllo doganale sino al luogo di destinazione, per il completamento dei controlli veterinari. 2. Il Ministero della sanita' informa i componenti del comitato veterinario permanente presso la commissione del regime fissato in applicazione del comma 1. 3. Nel caso previsto al comma 1, lettera a) si applica l'art. 29. 4. Negli accordi di cui al comma 1, lettera b), deve essere previsto che: a) il controllo documentale e di identita' ed il controllo materiale siano effettuati in un posto d'ispezione frontaliero situato sul territorio dello Stato membro di destinazione; b) le autorita' competenti che effettuano il controllo documentale e, il controllo d'identita' devono: 1) segnalare al veterinario ufficiale del posto d'ispezione del luogo di destinazione il passaggio dei prodotti e la loro probabile data di arrivo; 2) indicare il suddetto passaggio sulla copia o, in caso di frazionamento della partita sulle copie dei certificati originali; 3) conservare agli atti il certificato o i certificati originali relativi i prodotti. 5. Quando condizioni particolari lo giustificano, il Ministero della sanita' puo' chiedere alla commissione che il controllo materiale si effettui in un luogo diverso da quello citato al comma 4, lettera a). 6. Nei casi previsti al comma 4, la circolazione dei prodotti in questione avviene in regime di transito comunitario quale e' definito dal regolamento CEE n. 2726/90, in veicoli o contenitori sigillati dall'autorita' doganale. 7. Gli scambi dei prodotti immessi al consumo previa verifica di conformita' al presente articolo sono soggetti alle regole stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28. 8. Se il controllo materiale previsto al presente articolo rivela che il prodotto non puo' essere immesso al consumo, si applica l'art. 33.".