Art. 6. 1. I prodotti di cui agli allegati I e II e quelli di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, ottenuti in uno Stato membro e che abbiano transitato attraverso un Paese terzo, possono essere introdotti solo se scortati da un certificato sanitario attestante il rispetto delle disposizioni fissate dal presente decreto. 2. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri, nell'ambito del Comitato veterinario permanente, quanto stabilito al comma 1.