Art. 7. 
  1. Alla registrazione degli stabilimenti  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera f), provvede il Ministero della sanita'. 
  2. Le spese relative alla procedura  di  registrazione  di  cui  al
comma 1 sono a carico del titolare degli stabilimenti secondo tariffe
e modalita' da stabilirsi entro trenta giorni dalla data del presente
decreto con decreto del Ministro della sanita', di  concerto  con  il
Ministro del tesoro.