Art. 7. 1. Alla registrazione degli stabilimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), provvede il Ministero della sanita'. 2. Le spese relative alla procedura di registrazione di cui al comma 1 sono a carico del titolare degli stabilimenti secondo tariffe e modalita' da stabilirsi entro trenta giorni dalla data del presente decreto con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro.