Art. 8. 1. Ai fini degli scambi, i prodotti trasformati ottenuti, ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, da materiali a basso e alto rischio, devono soddisfare le condizioni di cui all'allegato I, capitolo 6. 2. Ai fini degli scambi, i materiali a basso rischio e i materiali ad alto rischio destinati ad essere trattati in uno stabilimento di un altro Stato membro individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonche' i prodotti trasformati partendo dai citati materiali, devono essere accompagnati: a) qualora provengano da uno stabilimento riconosciuto per la trasformazione di materiale a basso o alto rischio, da un documento commerciale che precisi la natura dell'eventuale trattamento e se il prodotto contiene proteine ottenute da ruminanti; b) qualora provengano da una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici, da un certificato sanitario rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale che riporti i metodi di trattamento della partita, il risultato delle prove di ricerca della salmonella e se il prodotto contiene proteine ottenute da ruminanti.
Nota all'art. 8: - Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, riguarda l'attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE. L'art. 4, comma 4, del suddetto decreto cosi' recita: "4. Il Ministro della sanita' puo' individuare uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio situato in un altro Stato membro, previo accordo con detto Stato membro o consentire che altro Stato membro lo individui nel territorio nazionale".