Art. 2.
                      Lavori della Commissione
  1. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge ad  essa
assegnati  in  sede  referente, secondo le norme della presente legge
costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto
applicabili. La Commissione puo' adottare, a maggioranza assoluta dei
componenti, ulteriori norme per il proprio  funzionamento  e  per  lo
svolgimento dei lavori.
  2.  La  Commissione  nomina  uno  o  piu'  deputati  o senatori con
funzioni  di  relatore.  Possono  essere  presentate   relazioni   di
minoranza.  La  Commissione  assegna  un termine per la presentazione
delle  relazioni,  ed  un  termine  entro  il  quale  pervenire  alla
votazione finale.
  3.  Non  sono  ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e di non
passaggio agli articoli. Il voto e' palese.
  4. La Commissione, entro il 30 giugno 1997, trasmette  alle  Camere
un  progetto  di  legge di riforma della parte II della Costituzione,
corredato di relazione  illustrativa  e  di  eventuale  relazione  di
minoranza; ovvero piu' progetti di legge, ciascuno dei quali riferito
ad  una  o  piu'  delle  materie  indicate  nell'articolo 1, comma 4,
corredati di relazioni  illustrative  e  di  eventuali  relazioni  di
minoranza.  Al fine di rispettare questo termine, il Presidente della
Commissione ripartisce, se necessario, il tempo  disponibile  secondo
le   norme   del  regolamento  della  Camera  dei  deputati  relative
all'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea.  Qualora
entro   tale   data   per   uno  o  piu'  progetti  non  si  pervenga
all'approvazione definitiva, la Commissione trasmette  comunque  alle
Camere, per ciascuna delle materie di cui all'articolo 1, comma 4, un
disegno  o  una  proposta  di  legge  fra  quelli  assegnati ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,  nel  testo  eventualmente  emendato  dalla
Commissione stessa.
  5. Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 4 ciascun
deputato o senatore, anche se componente del Governo, puo' presentare
alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si
pronuncia nei successivi trenta giorni.