Art. 3.
                       Lavori delle Assemblee
  1. I Presidenti delle  Camere  adottano  le  opportune  intese  per
l'iscrizione  del  progetto  o  dei  progetti di legge all'ordine del
giorno delle Assemblee.
  2. La Commissione e' rappresentata davanti  alle  Assemblee  da  un
Comitato  formato  dal  Presidente,  dai  relatori  e  da  deputati e
senatori in rappresentanza di tutti i Gruppi.
  3. Nel corso dell'esame davanti  alle  Assemblee  si  osservano  le
norme dei rispettivi regolamenti. Il voto e' palese. Non sono ammesse
questioni  pregiudiziali, sospensive, di non passaggio agli articoli,
di rinvio in Commissione. Fino  a  cinque  giorni  prima  della  data
fissata   per  l'inizio  della  discussione  generale,  i  componenti
dell'Assemblea  possono  presentare  emendamenti   al   testo   della
Commissione,  in  diretta  correlazione  con  le  parti modificate, e
ripresentare  gli  emendamenti   respinti   dalla   Commissione.   La
Commissione  puo'  presentare  emendamenti  o  subemendamenti  fino a
quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui e' prevista  la
votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono.
Agli  emendamenti della Commissione, che sono immediatamente stampati
e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da  parte  di
un  presidente  di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori
fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui e' prevista la
votazione di tali emendamenti.
  4. Il progetto o i progetti di legge costituzionale  sono  adottati
da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore  di  tre  mesi,  e  sono approvati articolo per articolo dalle
Camere senza voto finale su ciascun progetto, ma con  un  voto  unico
sul  complesso  degli  articoli  di  tutti  i progetti. Nella seconda
deliberazione per il voto unico finale e'  richiesta  la  maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera.