Art. 4.
                             Referendum
  1. La legge costituzionale approvata con unico voto finale ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, e' sottoposta ad unico referendum  popolare
entro  tre mesi dalla pubblicazione ed e' promulgata se al referendum
abbia partecipato la maggioranza degli aventi  diritto  e  sia  stata
approvata dalla maggioranza dei voti validi.