IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed,  in  particolare,  gli
articoli 1, 3 e 57; 
  Visti gli articoli 6 e 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Vista la direttiva 93/15/CEE, del  Consiglio  del  5  aprile  1993,
concernente    l'armonizzazione    delle    disposizioni     relative
all'immissione sul mercato e al controllo  degli  esplosivi  per  uso
civile; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
  Viste le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al  trasporto
delle merci pericolose; 
  Vista la Convenzione internazionale  di  Bruxelles,  del  1  luglio
1969, relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova
delle armi da fuoco portatili, ratificata con legge 12 dicembre 1973,
n. 993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 dicembre 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno, della difesa e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri,  di
grazia e giustizia e del tesoro; 
             E M A N A il seguente decreto-legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini del presente  decreto  si  intendono  per  esplosivi  le
materie e gli oggetti elencati nell'allegato I. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si provvede
all'adeguamento dell'allegato I in conformita' delle  raccomandazioni
delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose. 
  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
    a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati
dalle Forze armate e di polizia; 
    b) agli articoli pirotecnici; 
    c) alle munizioni per uso  civile,  salvo  quanto  previsto  agli
articoli 10, 11 e 12. 
  4. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione
delle  convenzioni  internazionali  in  materia,  ratificate  e  rese
esecutive  in  Italia,  nonche'  all'adozione  di  misure  idonee   a
rafforzare la prevenzione e la repressione del  traffico  illecito  e
dell'impiego di esplosivi per la commissione di reati. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - La legge 22 febbraio 1994, n. 146,  reca  disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1993. Gli articoli 1, 3 e 57 cosi' recitano:
             "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti le norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          nell'elenco di cui all'allegato A.
             2.  Se  per  effetto di direttive notificate nel secondo
          semestre  dell'anno  di  cui  al  comma  1  la   disciplina
          risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata,
          senza  che  siano  introdotte  nuove norme di principio, la
          scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.
             3. I decreti legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta del Ministro per il coordinamento delle  politiche
          comunitarie   congiuntamente  ai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i
          Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia  e  del
          tesoro, se non proponenti.
             4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          a  seguito  di  deliberazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri, sono trasmessi alla Camera  dei  deputati  ed  al
          Senato  della  Repubblica  perche' su di essi sia espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle Commissioni  competenti  per  materia.  Decorso  tale
          termine i decreti sono adottati.
             5.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Governo  puo'  emanare   disposizioni
          integrative  e  correttive,  nel  rispetto  dei  principi e
          criteri  direttivi  da  essa  fissati,  con  la   procedura
          indicata nei commi 3 e 4".
             "Art.  3  (Modificazione dell'art. 4 della legge 9 marzo
          1989, n.  86). - 1. Il comma 4 dell'art. 4  della  legge  9
          marzo 1989, n. 86, e' sostituito dal seguente:
             '4.   Se   la   legge   comunitaria  lo  dispone,  prima
          dell'emanazione del regolamento, lo schema  di  decreto  e'
          sottoposto  al  parere  delle  Commissioni permanenti della
          Camera  dei  deputati  e  del   Senato   della   Repubblica
          competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
          di   quaranta  giorni  dalla  comunicazione.  Decorso  tale
          termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di  detto
          parere'".
             "Art.  57 (Esplosivi per uso civile: criteri di delega).
          - 1.  L'attuazione della direttiva del Consiglio  93/15/CEE
          sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
               a) prevedere il divieto di introduzione nel territorio
          nazionale  di  esplosivi  o  di manutenzioni provenienti da
          altri Stati della Comunita' europea che  non  soddisfino  i
          requisiti della direttiva;
               b)  prevedere  che  la licenza di cui all'art. 9 della
          direttiva sia rilasciata dal prefetto  della  provincia  di
          destinazione in armonia con le disposizioni della direttiva
          stessa;
               c)  prevedere che ciascuna operazione di trasferimento
          di  esplosivi  o  di  munizioni  verso  altri  Stati  della
          Comunita'  europea  sia  soggetta, per la parte di transito
          sul territorio nazionale, ad  autorizzazione  del  prefetto
          della provincia di partenza, in armonia con le disposizioni
          vigenti in materia e con le disposizioni della direttiva;
               d)  prevedere  che,  oltre  a  quanto  stabilito dagli
          articoli 39 e 40 del testo unico delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
          773, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il
          prefetto  competente  per  territorio  possa  sospendere  i
          trasferimenti   di   esplosivi   o   munizioni,  o  imporre
          particolari prescrizioni, conformemente all'art.  11  della
          direttiva;
               e)   prevedere   che   il  registro  delle  operazioni
          giornaliere, di cui all'art. 55  del  citato  testo  unico,
          approvato  con  regio decreto n. 773 del 1931, e successive
          modificazioni, sia conservato per un periodo di cinque anni
          anche dopo la cessazione dell'attivita';
               f) prevedere che il rilascio  delle  licenze  e  delle
          autorizzazioni  necessarie alla produzione, al trasporto ed
          al  trasferimento  degli  esplosivi  o  munizioni  per  usi
          civili,  fatti  salvi i requisiti soggettivi previsti dalle
          leggi vigenti, sia subordinato alla verifica  dei  requisti
          essenziali  di  sicurezza  elencati  dall'allegato  I della
          direttiva;
               g) disciplinare  la  domanda  ed  il  procedimento  di
          accertamento della conformita' degli esplosivi ai requisiti
          di  sicurezza  elencati dall'allegato I della direttiva nel
          rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati II  e  III
          della direttiva medesima;
               h)  prevede  che  gli  esami  e  le verifiche tecniche
          necessari all'accertamento dei requisiti di sicurezza siano
          effettuati con le modalita' stabilite dal  decreto  di  cui
          alla lettera r);
               i)    prevedere    che    il   riconoscimento   e   la
          classificazione degli esplosivi ai sensi dell'art.  53  del
          citato  testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del
          1931,   siano   subordinati   all'esito   dell'accertamento
          previsto alla lettera h) del presente comma;
               l)   prevedere   una   disposizione   transitoria  per
          l'applicazione del principio di cui alla lettera  i)  anche
          agli  esplosivi  gia' riconosciuti e classificati alla data
          di entrata in vigore del decreto legislativo;
               m) prevedere che non siano consentiti  la  detenzione,
          la  vendita,  il trasporto ed il trasferimento di esplosivi
          non muniti della marcatura CE di conformita', la quale deve
          corrispondere al modello previsto  dall'allegato  IV  della
          direttiva   e  dovra'  essere  apposta  nei  modi  indicati
          dall'art. 7 della direttiva medesima;
               n)  prevedere  che,  nel  caso  in   cui   non   venga
          riconosciuta  la conformita' dell'esplosivo ai requisiti di
          sicurezza previsti dalla direttiva,  il  richiedente  possa
          chiedere alla stessa autorita' il riesame della domanda;
               o)  prevedere  la  possibilita' che, con provvedimento
          del Ministro dell'interno, siano adottate le misure di  cui
          all'art.  8  della  direttiva nei confronti degli esplosivi
          che, pur muniti di marcatura CE di conformita' e  impiegati
          conformemente    alla   propria   destinazione,   risultino
          pericolosi per la sicurezza;
               p)  prevedere  l'obbligo  che  gli   esplosivi   siano
          conformi alle prescrizioni delle Convenzioni internazionali
          in  materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonche'
          l'adozione di misure idonee a rafforzare la  prevenzione  e
          la  repressione  del  traffico  illecito  e dell'impiego di
          esplosivi per commettere gravi delitti;
               q)  armonizzare  le  norme  di  recepimento   con   le
          disposizioni vigenti in materia di immissione sul mercato e
          controllo degli esplosivi per gli usi civili;
                r)   prevedere   che,   con   decreti   del  Ministro
          dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e
          giustizia,  delle  finanze e della difesa, siano dettate le
          disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, nonche'
          quelle  per  il  conseguente  adeguamento  di  disposizioni
          regolamentari vigenti;
               s)  prevedere che con decreto del Minisro dell'interno
          siano  dettate  le  norme  per  assicurare  lo  scambio  di
          informazioni di cui all'art. 12 della direttiva".
             - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per
          l'adempimento  degli  obblighi  derivanti dell'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1994. Gli articoli 6 e 47 cosi' recitano:
             "Art.   6   (Delega  al  Governo  per  il  completamento
          dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e  22
          febbraio   1994,  n.  146,  e  attuazione  delle  direttive
          89/392/CEE e 91/368/CEE). - 1. Il termine di  cui  all'art.
          1,  comma  1,  della  legge  22  febbraio 1994, n. 146, per
          quanto attiene all'attuazione delle direttive di  cui  agli
          articoli  20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE
          e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e  57  della  legge  medesima,  e'
          sostituito  dal  termine  di cui all'art. 1, comma 1, della
          presente legge.
             2. Il termine di cui all'art. 6, comma 5, della legge 22
          febbraio 1994, n. 146, e' sostituito  dal  termine  di  cui
          all'art.  1,  comma  1,  della presente legge limitatamente
          all'attuazione della direttiva di  cui  all'art.  45  della
          legge 19 febbraio 1992, n. 142.
             3. I termini di cui all'art. 34, comma 2, della legge 22
          febbraio  1994,  n.  146,  sono  differiti  di  nove mesi a
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  salvo  per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e
          92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra'  provvedersi
          con  decreto  legislativo  da  emanare entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.  I  decreti
          per  l'attuazione  delle direttive di cui al presente comma
          sono sottoposti al parere  delle  commissioni  parlamentari
          competenti per materia.
             4.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via
          regolamentare, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera c),  e
          dell'art.  4  della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive
          modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14
          giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno  1991,
          previa   consultazione   delle   commissioni   parlamentari
          competenti, ai sensi del comma 4  del  predetto  art.  4  e
          applicando  anche  il  disposto dell'art. 5, comma 1, della
          medesima legge".
             "Art. 47 (Procedure di certificazione  e/o  attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure    di   certificazione   e/o   attestazione   per
          l'apposizione della marcatura CE, previste dalla  normativa
          comunitaria,  sono  a  carico  del  fabbricante  o  del suo
          rappresentante stabilito nell'Unione europea.
             2. Le spese relative all'autorizzazione degli  organismi
          ad  effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico
          dei richiedenti. Le spese relative ai successivi  controlli
          sugli  organismi  autorizzati  sono  a  carico di tutti gli
          organismi  autorizzati  per  la  medesima   tipologia   dei
          prodotti.  I  controlli  possono  avvenire  anche  mediante
          l'esame a campione dei prodotti certificati.
             3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al  comma
          1,  se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
          periferica dello Stato, e dell'attivita' di cui al comma 2,
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere successivamente riasseganti con decreto del Ministro
          del   tesoro,   agli  stati  di  previsione  dei  Ministeri
          interessati sui capitoli  destinati  al  funzionamento  dei
          servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
          ai   citati  commi  e  per  l'effettuazione  dei  controlli
          successivi sul mercato che possono essere effettuati  dalle
          autorita'  competenti  mediante l'acquisizione temporanea a
          titolo  gratuito  dei  prodotti  presso  i  produttori,   i
          distributori ed i rivenditori.
             4.  Con  uno  o  piu' decreti dei Ministi competenti per
          materia, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per  le  attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
          attivita' di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'  di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e   dei
          proventi  a  copertura delle spese relative ai controlli di
          cui al comma  2.  Con  gli  stessi  decreti  sono  altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in    base    alla    vigente   normativa,   al   personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto  alle  attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la successiva eventuale restituzione dei prodotti  ai  fini
          dei  controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente. L'effettuazione dei  controlli  dei  prodotti  sul
          mercato,  come  disciplinati  dal  presente comma, non deve
          comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato.
             5.  Con  l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
          presente   articolo,   sono   abrogate   le    disposizioni
          incompatibili    emanate   in   attuazione   di   direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE.
             6. In sede di prima applicazione, il decreto di  cui  al
          comma  4  e'  emanato  entro  sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge".
             - La direttiva 93/15/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.  L
          121 del 15 maggio 1993.
             -  Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, reca approvazione del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
             - La legge 12 dicembre 1973, n. 993,  reca  la  ratifica
          della  convenzione internazionale di Bruxelles del 1 luglio
          1969.