Art. 10. 
  1. L'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni  per  uso
civile provenienti da un altro Stato membro  dell'Unione  europea  e'
subordinata ad autorizzazione delle competenti autorita' dello  Stato
di partenza, previo apposito nulla osta del prefetto della  provincia
di destinazione. 
  2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato quando  sussistono
le condizioni ed i requisiti soggettivi  richiesti  per  il  rilascio
della licenza di cui all'articolo 54 del testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza. 
  3. La domanda per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 deve
contenere le indicazioni previste  dall'articolo  11,  comma  3,  del
presente decreto legislativo. 
  4. L'autorizzazione ed il nulla osta  di  cui  al  comma  1  devono
accompagnare le munizioni fino al  luogo  di  destinazione  e  devono
essere esibite  ad  ogni  richiesta  degli  ufficiali  ed  agenti  di
pubblica sicurezza. 
 
          Nota all'art. 10:
             - Per il testo unico della legge di  pubblica  sicurezza
          vedi note alle premesse. L'art. 54 cosi' recita:
             "Art.  54.  -  Salvo  il  disposto  dell'art.  28 per le
          munizioni da guerra, non  possono  introdursi  nello  Stato
          prodotti  esplodenti di qualsiasi specie, senza licenza del
          Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.
             La licenza non puo' essere conceduta se l'esplosivo  non
          sia stato gia' riconosciuto e classificato.
             Queste  disposizioni  non  si  applicano  rispetto  agli
          esplosivi di  transito,  per  i  quali  e'  sufficiente  la
          licenza  del  prefetto  della  provincia per cui i prodotti
          entrano nello Stato".