Art. 10. 1. L'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni per uso civile provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e' subordinata ad autorizzazione delle competenti autorita' dello Stato di partenza, previo apposito nulla osta del prefetto della provincia di destinazione. 2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato quando sussistono le condizioni ed i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 3. La domanda per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 11, comma 3, del presente decreto legislativo. 4. L'autorizzazione ed il nulla osta di cui al comma 1 devono accompagnare le munizioni fino al luogo di destinazione e devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Nota all'art. 10: - Per il testo unico della legge di pubblica sicurezza vedi note alle premesse. L'art. 54 cosi' recita: "Art. 54. - Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie, senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta. La licenza non puo' essere conceduta se l'esplosivo non sia stato gia' riconosciuto e classificato. Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali e' sufficiente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato".