Art. 12. 
  1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, per gravi motivi di  ordine  e  di
sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio  puo',  con
ordinanza  motivata,  sospendere  i  trasferimenti  di  esplosivi   o
munizioni  od  imporre  particolari  prescrizioni  per  prevenire  la
detenzione o l'uso illecito di detto materiale. 
  2. Il Ministro dell'interno puo' in qualsiasi momento  disporre  la
sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o  cessione  a
qualsiasi  titolo,  nonche'  la  consegna  per  essere  custoditi  in
depositi a cura dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza  o  militare,
degli esplosivi per uso civile che, pur muniti della marcatura CE  di
conformita'  ed  impiegati  conformemente  alla  loro   destinazione,
risultino pericolosi per la sicurezza o l'incolumita' pubblica. 
 
          Nota all'art. 12:
             - Per il testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza
          vedi  note  alle  premesse.  Gli  articoli  39  e  40 cosi'
          recitano:
             "Art. 39. -  Il  prefetto  ha  facolta'  di  vietare  la
          detenzione  delle  armi,  munizioni e materiale esplodenti,
          denunciate  ai  termini  dell'articolo   precedente,   alle
          persone ritenute capaci di abusarne".
             "Art.  40.  -  Il  prefetto  puo', per ragioni di ordine
          pubblico, disporre, in qualunque tempo,  che  le  armi,  le
          munizioni  e  le  materie esplodenti, di cui negli articoli
          precedenti,  siano  consegnate,  per  essere  custodite  in
          determinati  depositi  a  cura  dell'autorita'  di pubblica
          sicurezza o dell'autorita' militare".