Art. 12. 1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio puo', con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni od imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale. 2. Il Ministro dell'interno puo' in qualsiasi momento disporre la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonche' la consegna per essere custoditi in depositi a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza o militare, degli esplosivi per uso civile che, pur muniti della marcatura CE di conformita' ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza o l'incolumita' pubblica.
Nota all'art. 12: - Per il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vedi note alle premesse. Gli articoli 39 e 40 cosi' recitano: "Art. 39. - Il prefetto ha facolta' di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materiale esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne". "Art. 40. - Il prefetto puo', per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza o dell'autorita' militare".