Art. 13. 1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione restano ferme le vigenti disposizioni penali e di pubblica sicurezza. 2. Il fabbricante o il suo rappresentante o l'importatore nel territorio dello Stato che viola l'obbligo di conservazione di cui all'articolo 6 e' punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.