Art. 13. 
  1.  Salvo  quanto  espressamente  previsto  dal  presente   decreto
legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione restano ferme
le vigenti disposizioni penali e di pubblica sicurezza. 
  2. Il fabbricante o  il  suo  rappresentante  o  l'importatore  nel
territorio dello Stato che viola l'obbligo di  conservazione  di  cui
all'articolo 6 e' punito con l'arresto da venti giorni a tre  mesi  e
con l'ammenda fino a lire duecentomila.