Art. 14. 
  1. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri di  grazia  e  giustizia,  delle  finanze,  della  difesa  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da  emanarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' adottato il regolamento  di  esecuzione,  recante  in  particolare
l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle categorie
di rischio, alle definizioni e ai criteri  di  classificazione  degli
esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative
al trasporto delle merci pericolose. 
  2.  Con  lo  stesso  decreto  sono  disciplinate  le  modalita'  di
esecuzione  delle  verifiche  tecniche  e   degli   esami   necessari
all'accertamento,  da  parte  degli   organismi   notificati,   della
sussistenza dei requisiti di sicurezza di cui all'allegato II.