Art. 14. 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' adottato il regolamento di esecuzione, recante in particolare l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose. 2. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalita' di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento, da parte degli organismi notificati, della sussistenza dei requisiti di sicurezza di cui all'allegato II.