Art. 16. 1. Gli esplosivi per uso civile, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, possono essere prodotti, detenuti, utilizzati, posti in vendita o ceduti a qualsiasi titolo, trasportati, importati o esportati fino al 31 dicembre 2002. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri NAPOLITANO, Ministro dell'interno ANDREATTA, Ministro della difesa BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DINI, Ministro degli affari esteri FLICK, Ministro di grazia e giustizia CIAMPI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: FLICK
Nota all'art. 16: - Per l'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vedi nota all'art. 2.