Art. 16. 
  1. Gli esplosivi per uso civile,  riconosciuti  e  classificati  ai
sensi dell'articolo 53  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento  di  cui  all'articolo  14,  possono   essere   prodotti,
detenuti, utilizzati, posti in vendita o ceduti a  qualsiasi  titolo,
trasportati, importati o esportati fino al 31 dicembre 2002. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1997 
                              SCALFARO 
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  NAPOLITANO, Ministro dell'interno 
                                  ANDREATTA, Ministro della difesa 
                                    BERSANI, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  DINI, Ministro degli affari esteri 
                                          FLICK, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
 
          Nota all'art. 16:
             -  Per l'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza vedi nota all'art. 2.