Art. 2. 1. Gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato II. 2. E' vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare esplosivi per uso civile che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' di cui all'allegato V. 3. Le procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi sono: a) per gli esplosivi prodotti in serie, l'esame "CE del tipo" effettuato con le modalita' indicate nell'allegato V, lettera A), nonche' la valutazione della conformita' al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate alle lettere B), C), D) ed E) dell'allegato V; b) per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalita' indicate nell'allegato V, lettera F). 4. L'attestato di esame "CE del tipo" e la valutazione della conformita' di cui all'allegato V sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento e la classificazione di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Nota all'art. 2: - Per il regio decreto n. 773/1931 vedi note alle premesse. L'art. 53 cosi' recita: - E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica. Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno".