Art. 2. 
  1. Gli esplosivi per  uso  civile  devono  soddisfare  i  requisiti
essenziali di sicurezza previsti dall'allegato II. 
  2. E' vietato detenere, utilizzare, porre in  vendita  o  cedere  a
qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare  esplosivi  per
uso civile che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato
la valutazione di conformita' di cui all'allegato V. 
  3. Le procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi sono: 
    a) per gli esplosivi prodotti in serie,  l'esame  "CE  del  tipo"
effettuato con le modalita' indicate  nell'allegato  V,  lettera  A),
nonche' la valutazione della conformita'  al  tipo  oggetto  di  tale
esame, secondo una  delle  procedure,  a  scelta  del  fabbricante  o
dell'importatore da uno Stato non appartenente alla  Unione  europea,
tra quelle indicate alle lettere B), C), D) ed E) dell'allegato V; 
    b) per gli  esplosivi  da  realizzare  in  produzione  unica,  la
verifica  effettuata  con  le  modalita'  indicate  nell'allegato  V,
lettera F). 
  4. L'attestato di esame  "CE  del  tipo"  e  la  valutazione  della
conformita' di cui all'allegato V sostituiscono per gli esplosivi per
uso civile il riconoscimento e la classificazione di cui all'articolo
53 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  il  regio  decreto  n.  773/1931  vedi note alle
          premesse.
             L'art. 53 cosi' recita: - E' vietato fabbricare,  tenere
          in  casa  o  altrove,  trasportare  o  vendere, anche negli
          stabilimenti, laboratori, depositi  o  spacci  autorizzati,
          prodotti  esplodenti  che  non  siano  stati riconosciuti e
          classificati dal Ministro dell'interno, sentito  il  parere
          di una commissione tecnica.
             Nel  regolamento  saranno  classificate tutte le materie
          esplosive,  secondo  la  loro   natura,   composizione   ed
          efficacia esplosiva.
             L'iscrizione  dei  prodotti  nelle  singole categorie ha
          luogo con provvedimento, avente carattere  definitivo,  del
          Ministro dell'interno".