Art. 3. 
  1.  Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento   della   pubblica
sicurezza, notifica  alla  Commissione  dell'Unione  europea  e  alle
autorita' competenti degli altri Stati membri gli organismi, d'ora in
avanti denominati "organismi notificati", autorizzati ad espletare le
procedure  di  valutazione  della  conformita'  di  cui  al  presente
decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di  essi  e'  stato
autorizzato, nonche' il numero di  identificazione  attribuito  dalla
medesima Commissione. 
 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata con decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, a centri e laboratori  appartenenti
ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca
o a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il  medesimo
decreto autorizza ciascun organismo  al  rilascio  dell'attestato  di
esame "CE del tipo" e all'espletamento di tutte  o  di  alcune  delle
procedure di valutazione di cui all'allegato V, lettere B),  C),  D),
E) ed F). La relativa istanza e' presentata al Ministero dell'interno
-   Dipartimento   della   pubblica   sicurezza,   corredata    dalla
documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri di  cui
all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
 
          Nota all'art. 3:
             -  Per  l'art.  47 della legge n. 52/1996 vedi note alle
          premesse.