Art. 4. 1. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attivita' degli organismi notificati. 2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno e' composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale di pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti del Ministero della difesa, due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente. 3. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non piu' di una volta. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. Le modalita' di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14. 4. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per ciascuna procedura di valutazione della conformita', il comitato puo' richiedere ad ogni organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia o informazione occorrente. 5. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa piu' i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarita' nello svolgimento delle procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo notificato e puo' disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformita' per le quali l'organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.