Art. 4.
  1.  Il  Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per
vigilare sull'attivita' degli organismi notificati.
  2.  Il  comitato,  istituito  presso  il  Ministero dell'interno e'
composto  da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o
a  dirigente  generale  di pubblica sicurezza, due rappresentanti del
Ministero   dell'interno,  due  rappresentanti  del  Ministero  della
difesa,   due   rappresentanti   del  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato e tre esperti in materia di esplosivi,
anche   estranei   alla   pubblica   amministrazione.   I  componenti
appartenenti  ad  amministrazioni  dello  Stato  sono designati dalle
rispettive  amministrazioni  fra  i  funzionari  o  gli  ufficiali di
qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente.
  3.  Il  presidente  e  i  componenti del comitato sono nominati con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  durano in carica cinque anni e
possono  essere  riconfermati  non  piu'  di  una  volta. Per ciascun
componente  effettivo  e'  nominato  un  supplente.  Le  modalita' di
convocazione  e  di  funzionamento del comitato sono stabilite con il
regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.
  4.  Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per ciascuna procedura
di valutazione della conformita', il comitato puo' richiedere ad ogni
organismo   notificato   copia  della  documentazione  relativa  agli
accertamenti  eseguiti  ed  ogni  ulteriore  notizia  o  informazione
occorrente.
  5.  Il  comitato,  nel  riscontrare  che l'organismo notificato non
soddisfa   piu'   i   requisiti   richiesti  o  nell'accertare  gravi
irregolarita'  nello  svolgimento  delle  procedure di valutazione di
conformita'  degli esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il
quale  provvede  con  proprio  decreto,  di  concerto con il Ministro
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,  al  ritiro
dell'autorizzazione  a  svolgere  i compiti di organismo notificato e
puo'  disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle
procedure  di valutazione di conformita' per le quali l'organismo era
stato autorizzato. Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione
viene  data  immediata  notizia  agli  altri  Stati  membri  ed  alla
Commissione dell'Unione europea.