Art. 5. 
  1. La marcatura CE di conformita'  deve  corrispondere  al  modello
previsto dall'allegato IV e deve essere apposta  dal  fabbricante  in
modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli  esplosivi  o
su  una  targa  di  identificazione  fissata  su  di   essi,   avente
caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata. 
  2. Con  le  stesse  modalita'  si  provvede  all'apposizione  sugli
esplosivi  del   contrassegno   di   identificazione   dell'organismo
notificato che ha autorizzato l'apposizione della marcatura CE. 
  3.  E'  vietato  apporre  sugli  esplosivi  marchi   o   iscrizioni
ingannevoli  o  comunque  tali  da   ridurre   la   visibilita',   la
riconoscibilita' e la leggibilita' della marcatura CE di  conformita'
e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato. 
  4. La violazione dei divieti  di  cui  al  comma  3  equivale  alla
mancata apposizione dei marchi e delle iscrizioni.