Art. 5. 1. La marcatura CE di conformita' deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli esplosivi o su una targa di identificazione fissata su di essi, avente caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata. 2. Con le stesse modalita' si provvede all'apposizione sugli esplosivi del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato che ha autorizzato l'apposizione della marcatura CE. 3. E' vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilita', la riconoscibilita' e la leggibilita' della marcatura CE di conformita' e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato. 4. La violazione dei divieti di cui al comma 3 equivale alla mancata apposizione dei marchi e delle iscrizioni.