Art. 6. 
  1. Il fabbricante o il suo rappresentante  devono  conservare,  per
almeno dieci anni dall'ultima data  di  fabbricazione  del  prodotto,
copia degli  attestati  di  esame  "CE  del  tipo",  delle  eventuali
integrazioni e della  relativa  documentazione  tecnica,  nonche'  la
documentazione, relativa alle valutazioni  di  conformita'  superate,
prescritta nell'allegato V, lettere B), C), D) ed E). 
  2. Qualora i soggetti  di  cui  al  comma  1  non  siano  residenti
nell'Unione europea, l'obbligo di cui al comma 1 incombe su colui che
importa gli esplosivi in vista di una loro utilizzazione o cessione a
qualsiasi titolo nel territorio comunitario. 
  3. Al secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza e' aggiunta alla fine la seguente frase:  "e  deve
essere conservato per  un  periodo  di  cinque  anni  anche  dopo  la
cessazione dell'attivita'.". 
 
          Nota all'art. 6:
             -  Per  il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
          vedi note alle premesse. L'art.  55,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita:
             "Art.   55.  -  Gli  esercenti,  fabbriche,  depositi  o
          rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono  obbligati
          a  tenere  un registro delle operazioni giornaliere, in cui
          saranno indicate le generalita' delle persone con le  quali
          le  operazioni  stesse  sono  compiute.  I  rivenditori  di
          materie esplodenti devono altresi'  comunicare  mensilmente
          all'ufficio   di   polizia  competente  per  territorio  le
          generalita'  delle  persone  e  delle   ditte   che   hanno
          acquistato   munizioni   ed   esplosivi,   la   specie,   i
          contrassegni  e  la  quantita'  delle  munizioni  e   degli
          esplosivi  venduti  e  gli  estremi  dei titoli abilitativi
          all'acquisto esibiti dagli interessati.
             Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli
          ufficiali od agenti di pubblica  sicurezza  e  deve  essere
          conservato  per  un  periodo  di  cinque anni anche dopo la
          cessazione dell'attivita'.
             E' vietato vendere o  in  qualsiasi  altro  modo  cedere
          materie  esplodenti  di  qualsiasi genere a privati che non
          siano munti di permesso di porto  d'armi  ovvero  di  nulla
          osta  non  puo' essere rilasciato a minori; ha la validita'
          di un mese ed e' esente da  ogni  tributo.  La  domanda  e'
          redatta in carta libera.
             Il  questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta
          di  cui  al  comma  precedente,   alla   presentazione   di
          certificato   del   medico   provinciale  o  dell'ufficiale
          sanitario o di un medico militare dal quale risulti che  il
          richiedente  non  e'  affetto da malattie mentali oppure da
          vizi  che  ne  diminuiscono,  anche   temporaneamente,   la
          capacita' di intendre e di volere.
             Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad
          un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquamila.
             L'acquirente  o  cessionario  di  materie  esplodenti in
          violazione delle norme del presente articolo e' punito  con
          l'arresto  sino  a  sei  mesi  e  con l'ammenda sino a lire
          cinquantamila".