Art. 6. 1. Il fabbricante o il suo rappresentante devono conservare, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame "CE del tipo", delle eventuali integrazioni e della relativa documentazione tecnica, nonche' la documentazione, relativa alle valutazioni di conformita' superate, prescritta nell'allegato V, lettere B), C), D) ed E). 2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano residenti nell'Unione europea, l'obbligo di cui al comma 1 incombe su colui che importa gli esplosivi in vista di una loro utilizzazione o cessione a qualsiasi titolo nel territorio comunitario. 3. Al secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' aggiunta alla fine la seguente frase: "e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'.".
Nota all'art. 6: - Per il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vedi note alle premesse. L'art. 55, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 55. - Gli esercenti, fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano munti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta non puo' essere rilasciato a minori; ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. Il questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendre e di volere. Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquamila. L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila".