Art. 8. 
  1. Gli esplosivi per  uso  civile  possono  essere  introdotti  nel
territorio nazionale da uno Stato membro dell'Unione europea,  previa
autorizzazione del prefetto della provincia di  destinazione,  ovvero
della provincia di ingresso ove si tratti di mero transito  verso  un
altro Stato membro dell'Unione europea. 
  2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma   1   e'   rilasciata   al
destinatario, che sia  provvisto  delle  vigenti  autorizzazioni  per
l'acquisto ed  il  deposito  degli  esplosivi,  quando  sussistono  i
presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 2. 
  3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1
deve contenere: 
    a) le generalita' e la residenza o sede del destinatario e  della
persona o ente che fornisce gli esplosivi; 
    b) l'indirizzo del luogo di destinazione degli esplosivi; 
    c) la specie, il  numero  e  la  quantita'  degli  esplosivi  che
formano  oggetto   del   trasferimento,   compreso   il   numero   di
identificazione delle Nazioni unite; 
    d) le indicazioni relative all'attestato di esame "CE del tipo" e
alle valutazioni di conformita' riguardanti gli esplosivi oggetto del
trasferimento; 
    e) le modalita' del trasferimento e l'itinerario; 
    f) le date previste di partenza e di arrivo; 
    g) il punto di entrata nello Stato  e,  ove  si  tratti  di  mero
transito, quello di uscita; 
    h) gli estremi dei titoli abilitanti  l'acquisto  e  il  deposito
degli esplosivi. 
  4.  L'autorizzazione  deve  accompagnare  gli  esplosivi   fino   a
destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli  ufficiali
e agenti di pubblica sicurezza. 
  5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data  dell'arrivo,
il titolare dell'autorizzazione o  un  suo  rappresentante  ne  danno
comunicazione  all'ufficio  di  pubblica  sicurezza  del   luogo   di
destinazione e, su richiesta di quest'ultimo, esibiscono copia  della
medesima. Nel caso in cui gli esplosivi siano soltanto transitati nel
territorio nazionale, il titolare della relativa autorizzazione o  un
suo rappresentante ne danno comunicazione alla stessa prefettura  che
l'ha rilasciata entro cinque giorni dalla data del transito.