Art. 8. 1. Gli esplosivi per uso civile possono essere introdotti nel territorio nazionale da uno Stato membro dell'Unione europea, previa autorizzazione del prefetto della provincia di destinazione, ovvero della provincia di ingresso ove si tratti di mero transito verso un altro Stato membro dell'Unione europea. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata al destinatario, che sia provvisto delle vigenti autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli esplosivi, quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 2. 3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere: a) le generalita' e la residenza o sede del destinatario e della persona o ente che fornisce gli esplosivi; b) l'indirizzo del luogo di destinazione degli esplosivi; c) la specie, il numero e la quantita' degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento, compreso il numero di identificazione delle Nazioni unite; d) le indicazioni relative all'attestato di esame "CE del tipo" e alle valutazioni di conformita' riguardanti gli esplosivi oggetto del trasferimento; e) le modalita' del trasferimento e l'itinerario; f) le date previste di partenza e di arrivo; g) il punto di entrata nello Stato e, ove si tratti di mero transito, quello di uscita; h) gli estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il deposito degli esplosivi. 4. L'autorizzazione deve accompagnare gli esplosivi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. 5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data dell'arrivo, il titolare dell'autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di destinazione e, su richiesta di quest'ultimo, esibiscono copia della medesima. Nel caso in cui gli esplosivi siano soltanto transitati nel territorio nazionale, il titolare della relativa autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione alla stessa prefettura che l'ha rilasciata entro cinque giorni dalla data del transito.