Art. 9. 1. Gli esplosivi per uso civile possono essere trasferiti verso un altro Stato membro dell'Unione europea previa autorizzazione dell'autorita' competente del luogo di destinazione e di apposito nulla osta del prefetto del luogo ove si trovano gli esplosivi. 2. Il nulla-osta viene rilasciato quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonche' quelli previsti per il rilascio della licenza di trasporto di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 3. Nel nulla osta devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione di cui al comma 1. 4. L'autorizzazione e il nulla osta devono accompagnare gli esplosivi durante il trasporto nel territorio nazionale e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Nota all'art. 9: - Per il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vedi note alle premesse. L'art. 47 cosi' recita: "Art. 47. - Senza licenza del prefetto e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. E' vietato altresi', senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina".