Art. 9. 
  1. Gli esplosivi per uso civile possono essere trasferiti verso  un
altro  Stato  membro  dell'Unione   europea   previa   autorizzazione
dell'autorita' competente del luogo di  destinazione  e  di  apposito
nulla osta del prefetto del luogo ove si trovano gli esplosivi. 
  2. Il nulla-osta viene rilasciato quando sussistono i  presupposti,
le condizioni e i  requisiti  di  cui  all'articolo  2  del  presente
decreto, nonche' quelli previsti per il  rilascio  della  licenza  di
trasporto di cui all'articolo 47  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza. 
  3.  Nel   nulla   osta   devono   essere   indicati   gli   estremi
dell'autorizzazione di cui al comma 1. 
  4.  L'autorizzazione  e  il  nulla  osta  devono  accompagnare  gli
esplosivi durante il trasporto  nel  territorio  nazionale  e  devono
essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza. 
 
          Nota all'art. 9:
             -  Per  il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
          vedi note alle premesse. L'art. 47 cosi' recita:
             "Art. 47.  -  Senza  licenza  del  prefetto  e'  vietato
          fabbricare,  tenere  in  deposito,  vendere  o  trasportare
          polveri piriche o  qualsiasi  altro  esplosivo  diverso  da
          quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi
          artificiali  e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze
          atte  alla  composizione  o   fabbricazione   di   prodotti
          esplodenti.
             E'  vietato altresi', senza licenza del prefetto, tenere
          in deposito, vendere o trasportare  polveri  senza  fumo  a
          base di nitrocellulosa o nitroglicerina".