Art. 3.
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  in  12 milioni di lire annue a decorrere dall'anno 1996, si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1996,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero degli affari esteri.
   2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.