IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Si omette la pubblicazione delle note riguardanti le modifiche apportate al D.P.R. n. 487/1994 dal presente decreto, in quanto in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 38 e' pubblicato il testo aggiornato di detto provvedimento, comprendente le modifiche di cui sopra. Nota all'art. 1: - La legge 13 agosto 1980, n. 466, reca: "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche".