Art. 10.
  1.  I  commi  1  e  2  dell'articolo  12  del  regolamento  di  cui
all'articolo 1, comma 1, sono sostituiti dai seguenti:
  " 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono
i criteri e le modalita' di valutazione delle prove  concorsuali,  da
formalizzare  nei  relativi  verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio
di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da  porre  ai  singoli
candidati  per  ciascuna  delle  materie  di esame. Tali quesiti sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
   2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione
dei  titoli  deve   essere   reso   noto   agli   interessati   prima
dell'effettuazione delle prove orali.".