Art. 11. 1. Il comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in localita' diverse, da un componente del comitato di vigilanza.".