Art. 11.
  1.  Il comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui all'articolo
1, comma 1, e' sostituito dal seguente:
  " 2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di
nullita', su carta portante il timbro d'ufficio  e  la  firma  di  un
componente  della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento
delle prove in localita' diverse, da un componente  del  comitato  di
vigilanza.".