Art. 12.
  1. Nel comma 3 dell'articolo 15 del regolamento di cui all'articolo
1,  sono  soppresse  le  parole:  "formate  sulla  base del punteggio
riportato nelle prove d'esame,".
  2. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 di cui al comma 1  e'  inserito
il seguente:
  "6-bis.  Per  gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al
comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente.".