Art. 13.
  1.  Dopo l'articolo 18 del regolamento di cui all'articolo 1, comma
1, e' aggiunto il seguente:
  "Art. 18-bis (Norme di indirizzo per gli enti locali). - 1.  Quanto
previsto  dall'articolo 3, commi 4 e 5, dall'articolo 6, commi 1 e 3,
dall'articolo 7, comma 1, lettera b), e dagli articoli  10,  11,  13,
14,  16  e  17  costituisce per gli enti locali territoriali norma di
indirizzo.".