Art. 13. 1. Dopo l'articolo 18 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto il seguente: "Art. 18-bis (Norme di indirizzo per gli enti locali). - 1. Quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, dall'articolo 6, commi 1 e 3, dall'articolo 7, comma 1, lettera b), e dagli articoli 10, 11, 13, 14, 16 e 17 costituisce per gli enti locali territoriali norma di indirizzo.".