Art. 15.
  1.  Al comma 2 dell'articolo 25 del regolamento di cui all'articolo
1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Fino  alla
comunicazione  dell'avvenuta  assunzione  i lavoratori gia' avviati a
selezione possono essere  avviati  a  nuova  selezione  presso  altre
amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  BASSANINI, Ministro per la funzione
                                  pubblica
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: FLICK
  Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1996
  Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 15