Art. 3.
  1.  Il  comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui all'articolo
1, comma 1, e' sostituito dal seguente:
  " 1. I concorsi unici sono indetti con decreto del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  e  tutti  gli  altri  con provvedimento del
competente  organo   amministrativo   dell'amministrazione   o   ente
interessato,  che ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica.".
  2. Il  termine:  "decreto"  contenuto  nel  comma  3  dello  stesso
articolo   3   di   cui  al  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:
"provvedimento".